DIRITTO ALL’OBLIO: NUOVE REGOLE PER FARSI CANCELLARE DAL WEB

In Italia dal 2023 c’è un articolo di legge che regola il “diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”, il 64-ter delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, modificate dalla legge Cartabia.

Questo articolo rappresenta una novità perché in teoria rende più immediati i passaggi tra l’archiviazione o l’assoluzione e il cosiddetto “diritto all’oblio”, ovvero la possibilità di rendere meno accessibili o di nascondere sul web notizie vere ma che possano danneggiare l’onore o le attività personali e professionali di una persona, come i suoi precedenti giudiziari.

Finora il diritto all’oblio era stato considerato soltanto dall’articolo 17 del regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation). Nella pratica, fino a oggi la persona che volesse vedere riconosciuto il diritto all’oblio si poteva rivolgere al sito web che aveva pubblicato l’articolo che parlava di lei (in procedimenti giudiziari, nella quasi totalità dei casi), o al motore di ricerca che lo aveva “indicizzato” nei propri risultati.

Ora invece c’è una legge dello Stato che considera il diritto all’oblio. La persona assolta o per cui è stato deciso dal giudice per le indagini preliminari il non luogo a procedere (quando non ci sono i presupposti per chiedere il rinvio a giudizio e quindi un processo) può chiedere alla cancelleria del giudice presso il quale si è svolto il procedimento sia la preclusione all’indicizzazione, sia l’ottenimento della deindicizzazione.

L’indicizzazione è il meccanismo attraverso il quale un articolo pubblicato sul web appare nei risultati proposti dai motori di ricerca, e quindi viene distribuito e reso visibile alla stragrande maggioranza degli utenti. La “preclusione all’indicizzazione” si riferisce agli articoli ancora da pubblicare. Con “deindicizzazione” la legge definisce invece l’intervento su quelli già pubblicati.

La nuova legge prevede che sia la cancelleria del giudice ad annotare la richiesta, e quindi a renderla operativa, in calce alla sentenza di assoluzione.