È NECESSARIO REGOLARE L’UTILIZZO DELLE BODYCAM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA DI STATO

Le bodycam sono dispositivi predisposti a registrare immagini, video e audio che, grazie alla loro leggerezza e compattezza, sono applicabili su molteplici superfici tra cui i capi d’abbigliamento. A gennaio 2022 il Ministero dell’Interno ha assegnato 700 bodycam ai 15 reparti mobili della Polizia di Stato e 249 ai Carabinieri. La direttiva cita testualmente che sono da impiegare in situazioni di rischio come «ulteriore strumento di documentazione degli accadimenti e, nel contempo, di tutela del personale operante». 

La questione della privacy delle bodycam è salita agli onori della cronaca dopo il vivace confronto dello scorso anno tra l’autorità e le forze di polizia di Stato sulle modalità di impiego di questo nuovo strumento. I comuni hanno iniziato a ragionare sul corretto utilizzo di questi dispositivi. Le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali risultano utili per inquadrare la questione. Innanzitutto, sarebbe opportuno redigere specifiche valutazioni di impatto in relazione a ciascun trattamento effettuato. Quindi una valutazione di impatto privacy ad hoc per la videosorveglianza fissa, una per le “fototrappole” e una per le bodycam. 

Essendo dispositivi inediti, la base giuridica del trattamento dei dati personali con l’impiego di bodycam non può fare riferimento al dl 11/2009 o al dl 14/2017. Tali disposizioni normative, infatti, «regolano esclusivamente l’impiego da parte dei comuni di dispositivi di videosorveglianza sulla pubblica via, su base continuativa, per finalità di sicurezza urbana, ovvero per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria».

Spetterà perciò al comando identificare i casi operativi «individuando la corretta base giuridica del trattamento nel limiti previsti dalla normativa in materia di controllo a distanza dei lavoratori». 

F. S.