EMFA, QUALI VANTAGGI OFFRE AI GIORNALISTI

Il settore dei media è tra i principali ecosistemi delle industrie culturali e creative da cui dipende non solo la ripresa socioeconomica sostenibile, ma anche la stabilità politica e civile dell’Ue grazie al funzionamento dei mezzi di informazione, fonti affidabili per i cittadini e per le imprese.

Oltre a tutele contro l’ingerenza politica nelle decisioni editoriali, norme sull’indipendenza e sul finanziamento stabile dei media del servizio pubblico, sulla trasparenza della proprietà dei media e dell’assegnazione della pubblicità statale, la proposta di regolamento EMFA include misure per proteggere l’indipendenza degli editori, smascherare i conflitti di interesse e regolare le fusioni di mercato.

In linea con la nuova regolamentazione Ue sui contenuti digitali (Digital Services Act – DSA), il nuovo insieme di norme comprende garanzie contro la rimozione ingiustificata di contenuti multimediali prodotti secondo standard professionali. Se non comportano rischi sistemici come la disinformazione, quando le grandi piattaforme (per esempio Facebook) intendono rimuovere determinati contenuti multimediali legali ritenuti contrari alla propria policy, prima di agire, dovranno informare.

L’esecutivo Ue afferma che i finanziamenti “dovrebbero essere adeguati e stabili, al fine di garantire l’indipendenza editoriale”, mentre “il capo e il consiglio di amministrazione dovranno essere nominati in modo trasparente, aperto e non discriminatorio”. L’obiettivo del servizio pubblico è offrire “una pluralità di informazioni e opinioni, in modo imparziale, conformemente alla loro missione”.

Per accrescere la trasparenza e la fiducia e per tutelare l’interesse pubblico, il Regolamento EMFA enuncia quattro specifici obiettivi nel mercato interno dei media:

Sulla base di alcuni criteri che tengano conto di una serie di elementi (gli effetti sulla formazione dell’opinione pubblica, le garanzie di indipendenza editoriale, la sostenibilità economica), i Media dovranno adottare le misure che ritengono adeguate a garantire l’indipendenza delle singole decisioni editoriali e divulgare qualsiasi conflitto di interesse effettivo o potenziale.

Tale proposta di Regolamento vieta l’ uso di spyware (come Pegasus) sui giornalisti da parte delle autorità dei Paesi membri. Oggi l’uso di software spia viene fatto i danni dei media, dei giornalisti e delle loro famiglie. Costituiscono eccezioni a questa regola i motivi di sicurezza nazionale e le indagini su un elenco ristretto di reati, come il terrorismo, l’abuso di minori o l’omicidio. In queste circostanze, il ricorso ai software spia deve essere opportunamente giustificato caso per caso, in considerazione della Carta dei diritti fondamentali, e deve essere circoscritto a situazioni in cui nessun altro strumento investigativo sarebbe adeguato. Inoltre, le norme proposte chiariscono che i giornalisti non devono essere perseguiti penalmente per avere tutelato la riservatezza delle proprie fonti.

I giornalisti coinvolti avrebbero il diritto di chiedere una tutela giurisdizionale effettiva da un giudice indipendente nel rispettivo Stato membro. Per tanto ogni Stato membro dovrà designare un’autorità indipendente incaricata di ricevere le denunce dei giornalisti in relazione all’uso di software spia nei loro confronti. Entro tre mesi dalla richiesta, queste autorità indipendenti emetteranno un parere in merito, rispettando le disposizioni dell’EMFA.

Questi spyware costituiscono insidiose forme di sorveglianza in grado di controllare occultamente i giornalisti e possono compromettere l’imparziale flusso informativo veicolato alla collettività degli utenti, a casa del ricorso a ingenti finanziamenti pubblici erogati dalle autorità statali con l’intento di imporre la diffusione di contenuti propagandistici “a senso unico” destinati a influenzare il dibattito sociale. Soprattutto nei sistemi politici democratici, il giornalismo ha una funzione di controllo del potere. Quindi tale misura rafforzerebbe la garanzia di pluralismo informativo ed eviterebbe illecite ingerenze politiche.

Il Regolamento e la Raccomandazione integrano le misure adottate dalla Commissione a tutela dei giornalisti, come la raccomandazione sulla loro sicurezza e la proposta di direttiva per proteggere loro e i difensori dei diritti da contenziosi abusivi (anti SLAPP).

I giornalisti e i responsabili editoriali saranno protetti meglio al fine di rafforzare la propria indipendenza editoriale e, nel caso dei media del servizio pubblico, avranno garanzie che il loro datore di lavoro disponga di finanziamenti adeguati e stabili per le attività future. La Raccomandazione prevede un catalogo delle migliori prassi per rafforzare l’indipendenza editoriale e incoraggia il coinvolgimento dei giornalisti nel processo decisionale delle imprese del settore dei media.

Il Regolamento dispone che qualsiasi misura nazionale (di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, come la concessione di una licenza o di un’autorizzazione in grado di incidere sulle attività dei fornitori di servizi di media sul mercato interno) sia giustificata, proporzionata, motivata, trasparente, obiettiva e non discriminatoria.

A sostituire il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), la Commissione europea propone la creazione di un nuovo Comitato europeo indipendente per i servizi di media, European board for media services, costituito dalle autorità nazionali di regolamentazione dei media. In caso di violazione della legge, la Commissione potrà intervenire avvalendosi dei poteri conferitile dai trattati, tra cui l’avvio di procedure di infrazione. Avrà anche il compito di tenere un dialogo strutturato tra le piattaforme online di dimensioni molto grandi e il settore dei media al fine di promuovere l’accesso a diverse offerte mediatiche e monitorare il rispetto da parte delle piattaforme delle iniziative di autoregolamentazione.

Tra i compiti del Comitato, vi sono:

Il Regolamento prevede anche un meccanismo di assistenza reciproca se un’autorità di regolamentazione ha bisogno dell’aiuto dell’autorità di un altro Stato membro nell’affrontare situazioni che rappresentano un rischio per il mercato interno o la sicurezza pubblica.