Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ha preso il via dal reclamo di un genitore che, al momento dell’iscrizione della figlia all’asilo, si è sentito obbligato a concedere il consenso all’utilizzo delle immagini della bambina poiché un eventuale rifiuto avrebbe potuto compromettere l’accesso al servizio educativo.
È stato scoperto che l’asilo pubblicava regolarmente foto di bambini tra i 3 e i 36 mesi, durante momenti intimi come il sonno, i pasti, il cambio del pannolino e l’uso dei servizi igienici, sul proprio sito e su Google Maps, rendendo queste immagini esposte a rischi di diffusione incontrollata e riutilizzo illecito.
Il Garante ha inoltre rilevato la presenza di un impianto di videosorveglianza attivo anche durante le attività educative, con telecamere installate in aree interne sensibili e spazi esterni, che registravano immagini di minori, personale, genitori e visitatori, in violazione dello Statuto dei lavoratori e del Codice privacy.
Il principio del superiore interesse del minore, sancito dall’Art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, è stato posto al centro del provvedimento, che ha dichiarato insufficienti le giustificazioni dell’asilo, il quale ha sostenuto di aver agito in buona fede e con misure di sicurezza, come la condivisione limitata tramite Google Photo.
L’informativa privacy fornita dall’asilo è risultata essere generica, incompleta e contraddittoria e, dopo le contestazioni, l’asilo ha dovuto sospendere il sito, rimuovere le foto, disattivare le telecamere, avviare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e aggiornare le informative.
Ciononostante, il Garante ha ordinato la cessazione della diffusione delle immagini e ha imposto alla struttura una sanzione di 10.000 euro, ribadendo che la tutela della riservatezza e della dignità dei minori è prioritaria e non può essere sacrificata ad alcuna logica di marketing o promozione istituzionale.
S.B.