LA CASSAZIONE CHIARISCE IL REATO DI REVENGE PORN: IL CASO SU ONLYFANS

Una delle principali conseguenze penali della condivisione online di contenuti sessualmente espliciti è il revenge porn. Nelle ultime settimane una sentenza della Cassazione ha messo in luce e chiarito alcuni aspetti fondamentali dell’art. 612-ter del Codice Penale, approfondendo un caso di revenge porn avvenuto su OnlyFans.

La vicenda risale al febbraio 2021, quando la vittima ha autorizzato la diffusione di un suo contenuto esplicito a due conoscenti attraverso la piattaforma OnlyFans. Da sottolineare come la piattaforma non consenta di scaricare i video realizzati, perciò il contenuto in questione era stato registrato attraverso altre modalità. Ad ottobre 2021, uno dei destinatari ha condiviso il video con una quarta persona, esterna alla cerchia di conoscenti coinvolti inizialmente.

In seguito al coinvolgimento di un soggetto esterno, la vittima ha sporto querela per revenge porn (art.612-ter c.p.). L’imputato è stato successivamente condannato dal Tribunale di Pavia a 5 mesi e 10 giorni di reclusione, a pagare una multa e i danni arrecati alla vittima.

In seguito alla condanna, l’imputato ha fatto ricorso in appello e la Corte d’Appello di Milano ha annullato la sentenza di primo grado, sostenendo che la querela non fosse stata presentata nei tempi previsti, in quanto riferita alla diffusione del video già avvenuta nel febbraio del 2021.

A fronte di questa decisione, la parte lesa ha presentato ricorso in Cassazione, con l’obiettivo di ottenere un risarcimento del danno in sede civile, senza riaprire il procedimento penale.

La Cassazione ha accettato il ricorso della vittima, evidenziando come il reato di revenge porn sia istantaneo (si consuma nel momento in cui avviene la diffusione senza autorizzazione). Questo smentisce quanto affermato dalla Corte d’Appello, perché il reato sussiste dall’ottobre 2021, quando l’imputato ha condiviso il video senza consenso della vittima, e la querela presentata un mese dopo era valida perché era stata sporta nelle tempistiche.

Rispetto alla vicenda, la Cassazione si è pronunciata chiarendo che: <<chi riceve o registra contenuti da piattaforme non può condividerli con altri senza il consenso esplicito della persona ritratta. Il consenso alla visione su OnlyFans non autorizza la diffusione a terzi>>.

 

C.Z.


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