LE BANCHE DEVONO RISPONDERE ALLE RICHIESTE DI ACCESSO AI DATI PERSONALI

Banche e istituti finanziari sono obbligati a rispondere alle ricerche relative al trattamento dei dati personali formulate dagli interessati. La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 9313 del 5 Aprile, affermando un principio di diritto, ha infatti chiarito che “il destinatario della richiesta di accesso ai dati deve sempre riscontrare l’istanza dell’interessato, anche in termini negativi”.

Al contrario, il Tribunale di Milano aveva respinto la richiesta con cui si sosteneva la violazione del Regolamento UE 2016/679 (art.15) e dell’art.7 del Dlgs 196/2003. Secondo il giudice di primo grado, l’attore non aveva fornito la prova del fatto che la banca fosse il soggetto titolare del trattamento dei dati.

L’art 12 del Reg. Ue, prosegue la decisione, è infatti chiaro nello statuire, al terzo comma, che “il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato”.

Ma è il quinto comma dell’articolo 12 a precisare che “incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta”.

La Cassazione ha infine enunciato il seguente principio di diritto: “In materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell’obbligo di fornire risposta in ordine al possesso dei dati sensibili è il destinatario dell’istanza di accesso e non invece l’istante, dovendo il primo sempre riscontrare l’istanza dell’interessato, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l’ostensione”.

 

(V.M)