PER IL GARANTE DELLA PRIVACY LA DIFESA IN GIUDIZIO NON GIUSTIFICA L’ACCESSO ALLA CORRISPONDENZA PRIVATA DEL LAVORATORE

Justice. Judge hammer on the table

Nel provvedimento n. 8 dell’11 gennaio 2023 il Garante privacy ha sanzionato un’azienda che aveva mantenuto attivo l’account di posta elettronica di un’ex dipendente con la motivazione del legittimo interesse a non perdere i rapporti coi potenziali clienti.

Secondo l’azienda la collaboratrice, prima che si estinguesse il rapporto, in nome della stessa e tramite una casella mail aperta per l’occasione, aveva raccolto dati di potenziali clienti ma il tentativo di contattarli aveva in seguito portato a un contenzioso giudiziale. L’azienda aveva quindi scritto ai clienti per spiegare loro che la persona era stata rimossa, ma nel frattempo ne aveva anche visionato le comunicazioni.

Per l’Autorithy “né l’esigenza di mantenere i rapporti con i clienti né l’interesse a difendere un proprio diritto in giudizio, infatti, sono elementi tali da configurare, nel caso di specie, un idoneo criterio di legittimazione del trattamento così come posto in essere dalla Società”. Non vi era dunque alcuna necessità che il titolare del trattamento prendesse visione delle comunicazioni in entrata sull’account assegnato all’interessato e la finalità legittima di non perdere contatti utili per la propria attività commerciale si sarebbe potuta perseguire con trattamenti meno invasivi.

Nel corso del procedimento è inoltre emerso che l’azienda, in quanto titolare del trattamento, non aveva fornito all’interessata né riscontro alla richiesta di cancellazione della casella e-mail né l’informativa sul trattamento dati.

In definitiva la posta elettronica del dipendente non può essere saccheggiata da parte dell’azienda per organizzare la propria difesa in giudizio. Il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto in giudizio non annulla il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali.  Infatti, il diritto alla protezione dei dati personali dei lavoratori rimane prioritario. Questo è tanto più valido quanto più riguarda una forma di corrispondenza, come i messaggi di posta elettronica e i file allegati, la cui segretezza è tutelata anche costituzionalmente a protezione del nucleo essenziale della dignità umana e il pieno sviluppo della personalità nelle formazioni sociali.

(C.D.G.)