SITI WEB DELLA PA, IL GARANTE PRIVACY APPROVA LE LINEE GUIDA AGID

Lo schema delle linee guida proposte dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) rappresenta un’opportunità per offrire ai titolari del trattamento, e ai soggetti a vario titolo coinvolti, indicazioni utili ad assicurare la protezione dei dati personali trattati dalle pubbliche amministrazioni nell’ambito della gestione dei siti web e dei servizi digitali, in ossequio al principio di privacy by design e by default.

Nell’esprimere il parere favorevole, il Garante per la protezione dei dati personali ha però indicato la necessità di alcune integrazioni, per assicurare la conformità delle Linee guida al Regolamento e al Codice della privacy.

In presenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, è necessario che nello schema venga indicata l’effettuazione della valutazione d’impatto sulla protezione dati prima di procedere al trattamento e, se del caso, la consultazione preventiva dell’Autorità.

Altre integrazioni riguardano le informazioni sul trattamento dei dati personali, che devono essere concise, trasparenti, intelligibili, facilmente accessibili e formulate con un linguaggio semplice e chiaro, specialmente nel caso d’informazioni destinate ai minori.

Per quanto riguarda il ricorso ai cookie e ad altri strumenti di tracciamento, lo schema di decreto dovrà espressamente richiamare le Linee guida predisposte dal Garante in materia, assicurando, in ogni caso, la piena fruibilità del sito o del servizio digitale anche quando l’utente non intende prestare il proprio consenso all’archiviazione di informazioni sul proprio dispositivo o all’accesso alle informazioni ivi archiviate.

Le PA devono valutare attentamente l’effettiva necessità di far ricorso a questi strumenti rispetto alle finalità perseguite, e indicare nell’informativa del sito l’uso di cookie, sia tecnici che di profilazione, o altri identificatori. Nei rapporti con i fornitori di servizi di hosting o cloud computing, rispetto ai quali la PA agisce in qualità di titolare, qualora essi siano stabiliti in Paesi terzi, occorre rispettare le regole per il trasferimento dei dati personali in tali Paesi.