SITO FALSO, IL GARANTE ORDINA LA RIMOZIONE DELL’INDIRIZZO WEB

L’indirizzo web era formato dal nome e cognome dell’interessato, i cui dati personali sono stati reperiti in rete. Tra questi anche una foto e un indirizzo e-mail, la cui denominazione lasciava intuire l’appartenenza ad un’organizzazione criminale.

L’imprenditore coinvolto ha inviato un reclamo all’Autorità per chiedere la deindicizzazione del sito, specificando la sua estraneità a qualsiasi procedimento giudiziario, condanna o indagine legata a contesti di criminalità. I link presenti nel sito, infatti, rappresentavano affermazioni lesive della reputazione personale e professionale.

Grazie ad una sentenza di un’autorità giudiziaria extraeuropea, Google aveva già provveduto alla deindicizzazione dell’Url, che tuttavia rimaneva ancora visibile in Europa. Nonostante la richiesta fosse una deindicizzazione globale, la piattaforma aveva infatti giudicato inammissibile il reclamo, ritenendo che fosse basato sulla tutela della reputazione, dell’onore e dell’immagine e non sulla tutela dei dati personali. Qualificabile come reato di diffamazione, quindi, e non come violazione del diritto all’oblio.

Il Garante della Privacy, invece, ha accolto il reclamo dell’imprenditore. Il motore di ricerca non ha preso in considerazione le diverse violazioni della privacy causate dal sito, ma l’Autorità ha sottolineato come per le richieste di deindicizzazione occorra prestare attenzione non solo al trascorrere del tempo, ma anche alle informazioni che originino “un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata”. Questo nel rispetto delle Linee Guida EDPB sul diritto all’oblio del 2014.

 

M.M.