UNA PANORAMICA SULLA DIRETTIVA UE 2019/790 SUL COPYRIGHT NEL MERCATO UNICO DIGITALE

L’aumento della digitalizzazione e la conseguente diffusione delle OTT (piattaforme Over-the-top), ovvero le imprese che forniscono un insieme di servizi e contenuti su Internet, ha portato l’Unione Europea a dover rivedere e modificare la direttiva 2001/29 relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi alle imprese dell’informazione.

Dunque il 17 aprile 2019 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, o Direttiva 2019/790. La direttiva è entrata in vigore il 6 giugno 2019 ed a partire dal 7 giugno 2021 tutti gli Stati membri dell’Unione Europea hanno dovuto recepirla, dandone comunicazione alla Commissione. Con la direttiva si è inteso armonizzare il quadro normativo del diritto d’autore nell’ambito delle tecnologie digitali ed in particolare di Internet.

L’obiettivo è quello di garantire un elevato livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, adattando le norme sul diritto d’autore ad un mercato monopolizzato da colossi internazionali che fatturano sull’uso di contenuti prodotti da terzi, un esempio sono piattaforme come Google o Youtube. Tra gli scopi principali della direttiva vi è dunque quello di ridurre il divario tra i profitti realizzati dalle piattaforme che condividono tali contenuti e i profitti dei creatori stessi. Tra i provvedimenti dunque vi è l’obbligo per le piattaforme di eliminare i contenuti pubblicati senza autorizzazione, ma protetti dal diritto d’autore ed il riconoscimento a favore degli editori dei giornali online, del diritto d’autore dovuto al riutilizzo delle proprie pubblicazioni da parte delle piattaforme online. Vediamo nello specifico alcuni articoli che spiegano come verranno perseguiti tali obiettivi.

L’articolo 2 indica quali soggetti ed enti sono interessati dalla trattativa: si tratta di coloro il cui scopo principale è quello di dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dagli utenti, a scopo di lucro.

L’articolo 3 prevede un’eccezione obbligatoria al diritto d’autore “per le riproduzioni e le estrazioni di testo e di dati, effettuate da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica”, come riportato nel testo.

L’articolo 5 prevede un’eccezione obbligatoria per consentire l’utilizzo digitale di opere e altri materiali, esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Ciò consente agli istituti di istruzione di fare un uso non commerciale delle opere protette dal diritto d’autore a fini illustrativi.

L’articolo 15 riconosce agli editori di giornali online i diritti d’autore per l’utilizzo delle loro pubblicazioni da parte delle piattaforme web, da cui dunque deriva la facoltà di poter negoziare un compenso o una licenza. Tuttavia, in merito a questo punto, il legislatore europeo ha sancito il diritto alla remunerazione degli editori, ma non in modo assoluto, prevedendo che gli operatori Internet possano decidere di pubblicare estratti talmente ridotti, definiti snippet, che per essi la remunerazione non sia più dovuta. Il legislatore non ha però fissato un tetto, come il numero preciso di parole, che profili questo tipo di contenuti: la scelta ricadrà sugli Stati membri per con il recepimento della direttiva. Gli editori tedeschi propongono un tetto di 3 parole, mentre il governo di Berlino intende porre la soglia ad 8 parole. Anche il governo finlandese sembrerebbe voler difendere un siffatto limite di 8 parole. Si tratta di soglie quantitative che possono avere impatto diverso a seconda dell’idioma con cui è scritta la pubblicazione. Inizialmente, gli hyperlink sembravano soggetti al diritto d’autore, ma la versione finale della direttiva ha escluso che di per sé gli hyperlink possano essere tecnicamente “tassati”.

L’articolo 17 riguarda le piattaforme online con contenuto generato dagli utenti ed impone “strumenti adeguati ed efficaci”, atti ad evitare la violazione del copyright. Tale articolo riguarda dunque l’utilizzo di contenuti protetti da diritto d’autore, da parte di siti web la cui natura permette la condivisione di contenuti propri o di terze parti, quindi anche blog e social. In questo modo, i contenuti caricati vengono verificati preventivamente dall’Ue affinchè non vengano caricati online materiali protetti dal diritto d’autore. Le piattaforme o i gestori di blog devono dunque essere dotati di una licenza per poter caricare tali contenuti e inoltre devono dotarsi di sistemi automatizzati per la rimozione di contenuti protetti. Tali sistemi sono filtri preventivi che automaticamente verificano se il filmato contenga o meno contenuti protetti dal copyright e, in caso di esito positivo, rimuovono tale contenuto o lo mostrano solo con pubblicità, in modo da conferire i ricavi adeguati ai proprietari.