VIDEOSORVEGLIANZA SUI LUOGHI DI LAVORO: QUANDO È CONSENTITA

Recentemente il titolare di un bar di Cagliari è stato denunciato poiché all’interno dell’attività è stata riscontrata la presenza di un impianto di videosorveglianza con quattro telecamere, installato senza l’autorizzazione necessaria. L’impianto veniva utilizzato come sistema di controllo a distanza dei lavoratori dell’esercizio commerciale.

La videosorveglianza sui luoghi di lavoro è sempre stata oggetto di discussione e di diverse interpretazioni. In alcuni luoghi questi sistemi non sono vietati poiché servono per garantire la sicurezza. A regolamentare queste pratiche vi sono il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e lo Statuto dei Lavoratori. Inoltre grazie alla pubblicazione, da parte del Garante della Privacy Italiano, di Linee Guida e FAQ è possibile definire meglio le aree grigie all’interno del quadro normativo di base.

Secondo la legge è vietata qualsiasi forma di controllo a distanza del datore di lavoro ad eccezione che si abbiano esigenze organizzative e produttive (ad esempio per monitorare costantemente determinati macchinari produttivi), di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale.

In generale per attivare un sistema di videosorveglianza per qualsiasi di questi casi, è necessario stipulare un accordo con la Rappresentanza Sindacale Unitaria o con la Rappresentanza Sindacale Aziendale, in cui vengono specificate le modalità con cui viene effettuato il controllo. I lavoratori inoltre devono essere informati adeguatamente circa le modalità con le quali saranno utilizzati gli strumenti di controllo, che dovranno sempre rispettare la normativa sulla privacy.