NUOVE DISPOSIZIONI SULLA CONSERVAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI DELLA PROCURA EUROPEA

Le investigazioni della Procura europea sono quelle che riguardano reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea. Un esempio sul territorio italiano sono le indagini sull’utilizzo dei finanziamenti del PNRR. La Procura europea, in questo caso, si accerta che non ci siano infiltrazioni della criminalità organizzata nell’uso delle risorse economiche.

Per blindare le indagini della Eppo e garantire condizioni di assoluta autonomia e indipendenza, il Governo ha previsto, a inizio anno, la creazione di un archivio riservato delle intercettazioni europee con il d.lgs. n. 9/2021. L’obiettivo è che la documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea sia separata dagli archivi affidati a ciascuna Procura della Repubblica.

A maggio è stata pubblicata modifica del d.lgs. n. 9/2021 inserendo dopo l’art. 17, l’art. 17-bis in merito alla conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea.

Il primo comma dell’l’art. 17-bis fa riferimento alla conservazione dei verbali. Viene specificato che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni disposte dalla Procura europea andranno conservati integralmente in un apposito archivio nazionale.  Quindi, non è sufficiente una conversazione solo parziale delle intercettazioni. Tale archivio sarà diretto e sorvegliato in via esclusiva, senza la possibilità di essere delegato a terzi, dal procuratore europeo o dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto.  Quest’ultimo si presenta nei casi in cui la Corte di giustizia, su richiesta dei vertici europei, rimuove dall’incarico un procuratore europeo perché non è più in grado di esercitare le sue funzioni o ha commesso una colpa grave; oppure se un procuratore europeo si dimette o abbandona il suo incarico.

Al secondo comma dell’articolo viene chiamato in causa il Ministro della giustizia a cui vengono affidati dei compiti. Il Ministro della giustizia, sentito il procuratore capo europeo, avrà il compito di creare l’archivio e disciplinare le modalità di conservazione dei dati di accesso. Il tutto deve essere fatto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione e deve essere ufficializzato con un decreto. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della modifica in Gazzetta, il Ministro della giustizia dovrà inoltre scegliere, con decreto, i procuratori europei delegati e le sedi dove opereranno. Avrà invece trenta giorni per selezionare le unità di personale amministrativo per le sedi e verificare che ci siano i locali e i beni strumentali per svolgere le funzioni.

Sempre nell’ottica di agevolare le funzioni, sarà compito del Ministro della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, nell’ambito dei loro compiti, creare le condizioni affinché ci sia la piena integrazione dei procuratori europei delegati presso gli uffici.

(C.D.G.)