SELEZIONI DEL PERSONALE DA SVOLGERE SENZA CONSULTARE I PROFILI SOCIAL DEI CANDIDATI

L’elemento comune delle norme che regolano la materia è proprio quello della trasparenza e non discriminazione; le ricerche di personale e colloqui di lavoro non devono riguardare aspetti diversi dalla competenza e idoneità professionale del lavoratore. Questa regola è spesso dimenticata in tanti annunci che, ogni giorno, compaiono sui social media, sui mezzi tradizionali di comunicazione e sui siti di incontro tra domanda e offerta di lavoro, dove proliferano offerte con condizioni chiaramente irregolari, ricerche di personale discriminatorie, abusi dichiarati, proposte economiche irrisorie e requisiti improponibili.

Il Codice si pone di fissare alcune buone prassi per il corretto trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale. La prima riguarda l’impegno delle agenzie a trattare solo dati strettamente necessari all’instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, non devono svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori o effettuare preselezioni sulla base di informazioni che riguardano stato matrimoniale, gravidanza o handicap, neanche con il consenso dei candidati.

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di comunicazione, i social media, prima dell’assunzione, si prevede che le agenzie non devono reperire informazioni attraverso la consultazione di profili social destinati alla comunicazione interpersonale. Il divieto vale solo per quei social che per vocazione si usano nel tempo libero (ad esempio Instagram), mentre non vale per gli altri canali social di natura professionale (come LinkedIn).

Un altro divieto riguarda le precedenti esperienze lavorative: le agenzie per il lavoro non potranno acquisire referenze professionali del candidato presso precedenti datori di lavoro. La richiesta è ammessa se c’è l’autorizzazione esplicita del candidato. Il divieto è assoluto, invece, anche se c’è il consenso del candidato, nel caso in cui il trattamento abbia per oggetto le informazioni relative a illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che lo abbiano coinvolto.

Viene istituito, infine, un organismo di monitoraggio ossia un ente indipendente chiamato a verificare l’osservanza del Codice da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami, che viene formalmente accreditato dal Garante.

 

C.T.