ANCHE SKY SANZIONATA PER TELEMARKETING SELVAGGIO

Il Garante della Privacy interviene nuovamente per contrastare il fenomeno del telemarketing selvaggio: telefonate moleste, a tutte le ore, rivolte anche a numeri per cui non esiste alcun consenso al trattamento dei dati personali per scopi promozionali e commerciali.

Questa volta nel mirino dell’Autorità Garante per la Privacy è finita Sky Italia, alla quale l’authority ha prescritto il pagamento di una sanzione di oltre 3 milioni e 200 mila euro e le ha vietato l’ulteriore trattamento dei dati a fini promozionali realizzato con liste acquisite da altre società, al fine di effettuare chiamate promozionali illecite. Inoltre, alla società sono state prescritte nuove misure per mettersi in regola con la normativa europea e nazionale.

Si legge in una nota del Garante che “A differenza di quanto ritenuto da Sky, il consenso a comunicare i propri dati a terzi dato dagli utenti alla società fornitrice delle liste non la autorizzava a utilizzare i nominativi a fini promozionali. Per svolgere correttamente l’attività di telemarketing Sky, all’inizio della telefonata, avrebbe dovuto fornire all’utente una propria informativa spiegando anche la provenienza dei dati e procedere con la proposta commerciale, solo dopo aver ottenuto il consenso”.

Inoltre, Sky prima di effettuare una qualunque operazione avrebbe dovuto controllare attraverso le proprie black list che le persone da contattare non avessero espresso la loro contrarietà a ricevere telefonate pubblicitarie proprio dei suoi prodotti.

Fra le altre misure imposte, prosegue il comunicato, il Garante ha prescritto a Sky, per agevolare l’esercizio dei diritti da parte degli interessati, di prevedere tra i canali di ricezione delle dichiarazioni di opposizione al trattamento, anche l’indirizzo Pec indicato nel registro delle imprese, indirizzo che finora la Società non aveva ritenuto un valido punto di contatto per la privacy. Sky dovrà inoltre nominare i fornitori, che svolgono attività promozionali per suo conto, responsabili di tutte le fasi del trattamento: ciò anche al fine di ribadire che la Società, in qualità di titolare, ha l’obbligo di vigilare sul loro operato e verificare la corretta gestione dei contatti promozionali.

Conclude la nota: “Nel determinare l’ammontare della sanzione l’Autorità ha tenuto conto della gravità delle violazioni riscontrate, che si riferiscono a condotte ‘di sistema’ radicate nelle procedure societarie e del fatto che Sky, da molti anni presente sul mercato italiano, avrebbe dovuto impostare le proprie scelte di fondo nel rispetto della normativa sulla privacy”.

È bene però conoscere anche quali sono i modi per potersi difendere dalle chiamate commerciali: quando sottoscriviamo qualsiasi contratto, non forniamo l’autorizzazione per l’utilizzo dei nostri dati per fini promozionali, di mercato e di ricerca e neghiamo così il consenso alla cessione di tali dati a terzi sempre per i medesimi fini; inseriamo quel determinato numero telefonico nella black list del cellulare così da venire rifiutato in futuro automaticamente; installiamo un’App, come TrueCaller o Dovrei Rispondere, che ci diranno chi ci sta chiamando.

Questi non sono di certo metodi infallibili, sono solo alcuni accorgimenti che possono aiutare i cittadini-clienti ad evitare spiacevoli situazioni che possono portare fino all’attivazione involontaria di contratti per l’acquisto di beni o servizi.