Lo svolgimento dell’attività giudiziaria continua ad essere influenzata fortemente dall’emergenza Covid-19. Le disposizioni contenute nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione, con modificazioni, del Decreto Rilancio (n. 34/2020), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 – Suppl. Ordinario n. 25, introducono alcune novità, che troveranno applicazione fino al 31 ottobre, relative allo svolgimento delle udienze civili.
Viene innanzitutto ammessa la possibilità che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori – e quindi le udienze nelle quali non si deve svolgere attività istruttoria – si svolgano mediante deposito telematico di note scritte. Tale modalità di trattazione dovrà essere disposta dal giudice con un provvedimento che va notificato alle parti almeno 30 giorni prima dell’udienza, assegnando un termine fino a cinque giorni prima di tale data per il deposito delle note scritte.
Entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale. Nei cinque giorni successivi il giudice provvede su tale istanza. La norma non dice in che termini il giudice debba provvedere, ma sembra che la richiesta di trattazione orale imponga la fissazione di un’udienza alla presenza delle parti.
Solo su richiesta dei difensori e delle parti – e quindi non sulla base di una decisione del giudice – è poi prevista la possibilità che i difensori partecipino alle udienze da remoto. La relativa istanza va depositata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’udienza e il giudice deve disporre la comunicazione alle parti dell’istanza, dell’ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell’udienza.
Si dovranno utilizzare i collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia (al momento Microsoft Teams e Skype for business). Non viene specificato da quale luogo dovrà collegarsi il giudice ma si stabilisce che l’udienza deve avvenire con modalità idonee a garantire il contraddittorio e che nel verbale deve darsi atto delle modalità di accertamento dell’identità dei soggetti collegati e della loro libera volontà.
Infine, con il consenso delle parti, il giudice potrà disporre la trattazione della causa attraverso collegamenti a distanza, qualora non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice. In questo caso il giudice deve essere presente nell’ufficio giudiziario.
Si tratta quindi di una disciplina per ora transitoria, considerata sperimentale dagli operatori, che sostituisce quella contenuta nell’articolo 83 del decreto legge 18 del 2020, prevista, inizialmente, sino al 31 luglio e poi ridotta al 30 giugno.
Vero è che la situazione di emergenza sanitaria di questi ultimi mesi, non ancora superata, potrebbe essere l’occasione per rivedere in modo più efficiente e funzionale le modalità con le quali si svolgono le udienze: oramai da troppo tempo e da troppe parti si è posto concretamente il tema della utilità ed efficienza delle udienze svolte in tribunale alla presenza delle parti, e questo a prescindere dal tema Covid. Vero è che ancora in questi giorni non mancano giudici che fissano l’udienza in presenza e chiedono ai difensori di procedere con la stesura del verbale cartaceo, con scambio di penna……ma solo dopo aver misurato la temperatura degli avvocati!