DIRITTO D’AUTORE, LA NORMATIVA ITALIANA NON È COMPATIBILE CON IL DIRITTO DELL’UNIONE

Per molto tempo l’unica società legalmente autorizzata ad operare in Italia nell’intermediazione del diritto d’autore è stata la SIAE, sulla base di una riserva di legge che risaliva al 1941.

Con lo sviluppo della tecnologia e soprattutto di Internet sono però apparsi nuovi intermediari, incoraggiati dal fatto che tale attività risultava liberalizzata ovunque in Europa. Così in Italia alcune migliaia di autori, anche famosi, cominciarono a lasciare la SIAE per affidarsi alla concorrenza. La stessa autorità Antitrust, peraltro, già da tempo aveva segnalato al Governo italiano la necessità di superare la riserva legale ed aprire il mercato alla concorrenza. La normativa italiana si è quindi lentamente adeguata, anche a seguito dell’attenzione, peraltro discreta, della Commissione europea.

Nel 2017 il mercato fu quindi aperto ad altre società collettive organizzate secondo il modello SIAE. Rimanevano però esclusi i soggetti non-collettivi, cioè quelli organizzati come società commerciali che operano per gli artisti sulla base di un mandato commerciale. Questo sviluppo del mercato ha dato luogo ad un ulteriore contenzioso tra due concorrenti di SIAE, l’Italiana LEA (Liberi Editori Autori) ed una società lussemburghese (Jamendo) che voleva operare in Italia, che si è risolto ora a favore della seconda. Infatti, la Corte europea ha sentenziato che «la normativa italiana che esclude dalla gestione dei diritti d’autore le società indipendenti stabilite in un altro Stato membro è incompatibile con il diritto dell’Unione».

Pertanto, ora il mercato italiano si apre a tutti i generi di intermediari, collettivi e commerciali, il che vuol dire che gli artisti italiani potranno scegliere più facilmente la società da cui farsi rappresentare. Lo stesso dicasi per gli utilizzatori (negozi, radio, televisioni, ecc.) che necessitano della medesima discrezionalità nell’accedere al repertorio da trasmettere sulle loro reti. In entrambi i casi, essi potranno effettuare la scelta tenendo conto dell’efficienza dell’intermediario in termini di costi, trasparenza, rapidità.

La sentenza europea è immediatamente esecutiva, ma la normativa italiana dovrà essere comunque adeguata perché i giudici di Lussemburgo lasciano intendere che vi è un problema di proporzionalità tra la restrizione assoluta alla concorrenza della legislazione cassata e la protezione del diritto d’autore, comunque valida. Pertanto, vi è ancora qualche margine per il legislatore nazionale per regolare la questione.

“Questa sentenza, oltre a garantire la piena libertà di scelta in capo ad autori e musicisti circa il soggetto a cui affidare l’intermediazione dei propri diritti, sancisce finalmente la piena liberalizzazione del mercato dell’intermediazione musicale, rivoluzionando il quadro normativo non solo italiano, ma europeo: vengono così eliminate posizioni monopolistiche che risultavano ormai anacronistiche rispetto alle attuali caratteristiche del mercato musicale, sempre più globale, veloce e interconnesso”, si è così espresso l’avvocato Mattia Dalla Costa che ha assistito Jamendo.

C.T.