LO STATO ATTUALE DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE CONTRO IL TELEMARKETING

Il Ministero dello Sviluppo economico, in attuazione dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5 in materia di registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ha esteso la disciplina vigente rispetto all’utilizzo delle numerazioni telefoniche per le finalità di marketing, anche all’invio di posta cartacea.

Il Ministero ha elaborato uno schema di regolamento recante le nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro pubblico delle opposizioni (Rpo) e istituzione dei prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato, al quale possono iscriversi gli utenti che non intendono ricevere offerte promozionali, né sul telefono fisso né sul cellulare, né tramite la posta cartacea.

Lo schema di regolamento elaborato estende la possibilità che siano iscritti al “Registro pubblico delle opposizioni” anche i numeri di telefonia mobile e i numeri riservati, ovvero non presenti negli elenchi telefonici pubblici.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiesto il parere del Garante sullo schema di regolamento elaborato. In risposta, l’Autorità ha chiesto di precisare come le nuove regole valgano solo per il telemarketing effettuato con chiamate tramite operatore. Le comunicazioni di marketing automatizzate, infatti, non possono in nessun caso effettuarsi senza il consenso esplicito dell’interessato.

Inoltre, l’Autorità ha chiesto di correggere il testo laddove individua tra gli ambiti di applicazione del regolamento i trattamenti di dati effettuati tramite “l’impiego del telefono”. Occorre rispettare, precisa l’Autorità, la versione originaria dello schema, sulla quale il Garante ha reso il suo precedente parere, che si riferiva, per il telemarketing, solo ai trattamenti effettuati “mediante operatore umano con l’impiego del telefono”.

L’articolo 130 del Codice, infatti, nel disciplinare tutte le comunicazioni indesiderate, distingue tra comunicazioni effettuate con modalità automatizzate e comunicazioni con l’intervento dell’operatore. Il decreto in esame si inserisce solo ed esclusivamente in questa seconda categoria. Pertanto, il Garante precisa come, allo stato attuale, non sia giuridicamente corretto estendere l’ambito dell’Rpo anche alle comunicazioni automatizzate, che prevedono sempre il consenso dell’interessato per il loro carattere invasivo.

Anna Ascani, sottosegretaria allo Sviluppo economico, afferma che “allo stato attuale il concerto finale non è stato raggiunto a causa delle posizioni contrastanti tra AGCOM e il Garante della privacy”.

Il Garante, infatti, ragionando sulla base dell’ex art.6 GDPR, intende sostenere che il contatto telefonico automatizzato si dovrebbe attuare sempre e solo su base consensuale. Mentre AGCOM sostiene una posizione opposta, ovvero che per applicazione estensiva l’iscrizione al Rpo dovrebbe applicarsi anche alle chiamate automatizzate, in quanto nell’ottica dell’Antitrust tale prospettiva sarebbe di maggiore tutela per tutte le forme di comunicazione. Dunque, AGCOM pare invocare un intervento correttivo rispetto al testo di partenza e all’impostazione data dalla Direttiva 2002/58/CE.

Un’altra divergenza si sta avendo tra il Garante e il Consiglio di Stato in merito a che cosa fare dei numeri di telefono che devono passare dal vecchio al nuovo regime ed in particolare ai numeri di cellulare.

Ciò che accadrà sarà sicuramente il passaggio dei numeri precedentemente iscritti, senza alcuna procedura intermedia. Ma l’iscrizione al Rpo comporterà la revoca di eventuali consensi precedentemente resi?

Secondo il Consiglio di Stato sì, mentre secondo il Garante no, in quanto questa revoca avverrebbe automaticamente a prescindere dal desiderio degli utenti, ledendo così i diritti garantiti all’art.7 GDPR agli interessati.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad un inter molto lungo e travagliato. Il testo, infatti, deve ora passare il vaglio del Consiglio dei ministri e potrebbe essere rimandato nuovamente alle Camere, con modifiche e ritardi.

Attualmente gli utenti iscritti al registro sono 1,5 milioni, oltre a 18mila indirizzi postali.

Ogni giorno consultano il registro 400 operatori, che in dieci anni hanno chiesto di verificare 4,5 miliardi di numeri.

Gli operatori di telemarketing devono consultare il registro per lasciare fuori dalle chiamate e dagli invii di materiale pubblicitario coloro che sono iscritti. La violazione del diritto di opposizione degli utenti prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4 % del fatturato totale annuo dell’esercizio precedente.