Aver pubblicato foto e video dei nipoti su Facebook, due gemelli di sei anni, è costato caro ad una zia, condannata dal Tribunale di Rieti a risarcire 5mila euro di danni al padre che l’aveva citata in giudizio per aver condiviso le immagini senza il suo consenso.
Il caso è avvenuto nel capoluogo laziale: la zia dei bambini aveva pubblicato circa 52 fotografie dei nipoti sul noto social network, ma il padre dei bambini era contrario all’esposizione dei figli sui social network.
L’ammontare del risarcimento tiene conto anche della durata dell’esposizione, visto che le fotografie erano di cinque anni prima e della modalità pubblica della condivisione, che rendeva i contenuti visibili anche al di fuori della cerchia dei contatti della zia.
Per sottolineare la gravità della condotta tenuta dalla cognata l’uomo aggiunge che “nell’ambito familiare era circostanza nota la sua contrarietà alla pubblicazione sui social network di immagini e notizie sia personali, sia dei comportamenti della sua famiglia”.
A nulla era servita la diffida inviata alla donna che soltanto a seguito dell’invito alla negoziazione assistita aveva rimosso le fotografie, mantenendo però il video.
Già prima dell’avvento dei social network, l’articolo 96 della legge 633/1941 sul diritto d’autore aveva previsto che il ritratto di una persona non potesse essere esposto senza il suo consenso, salvo eccezioni.
Il regolamento Ue 679/2016 ha poi introdotto una tutela rafforzata per l’immagine del minorenne, esplicando come basti il mancato consenso di uno dei due genitori per rendere illegittima la pubblicazione di una foto.
Il tema della sovraesposizione dei bambini è sempre stato un caso spinoso, che finora aveva coinvolto principalmente solo i genitori, soprattutto in caso di separazione. Il ritratto fotografico costituisce infatti un dato personale e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata della persona coinvolta. Questa però volta il risarcimento del danno non patrimoniale, in base all’articolo 2059 del Codice civile, è toccato appunto alla zia materna.
La diffusione di foto senza consenso è una potenziale interferenza illecita nella vita privata del soggetto ritratto. In questo senso, infatti, le fotografie sono dei dati personali che rientrano nella tutela all’immagine e alla riservatezza.
Per quanto riguarda le foto dei minori, è necessario il consenso dei genitori anche quando il soggetto che pubblica è il legittimo proprietario del materiale o un parente. In aggiunta, secondo il GDPR, basta che uno dei genitori non sia d’accordo per rendere la pubblicazione illegittima.