Oggi più che mai si assiste ad un calo preoccupante e progressivo della diffusione e della vendita dei quotidiani. Paradossalmente, con l’avvento del digitale, sono visibilmente aumentati il numero dei lettori e la fruizione di informazione, con una attenzione selettiva ai contenuti. Pertanto, il considerevole flusso di informazioni, a cui ogni cittadino può accedere attraverso il proprio smartphone, ha messo in ginocchio il sistema editoriale, data la possibilità di fruizione gratuita delle notizie. È sotto gli occhi di tutti la crisi di settore che, da una parte, ha prodotto la drastica diminuzione delle vendite dei giornali, e, dall’altra, ha introdotto il precariato nel giornalismo, sino alla ineluttabile chiusura delle edicole e delle relative filiere. Navigando in rete, ci si può agevolmente rendere conto che la fruizione dei quotidiani on-line, a parte alcune rare eccezioni, è possibile solo mediante sottoscrizione di regolare abbonamento, che dà accesso ai contenuti editoriali. Ma vi è di più. Continuando la navigazione, secondo consuete ed uniformi condizioni generali di contratto praticate, si legge che “l‘utente è autorizzato a fruire dei Servizi esclusivamente ad uso personale e non cedibile, non usufruibile collettivamente o con scopo di lucro, e si assume la piena responsabilità per ogni uso non autorizzato tra cui, a puro titolo esemplificativo, la diffusione dei contenuti tramite mail e siti di file sharing”. L’utente può, quindi, salvare un’edizione o una pagina sul dispositivo, ma, da nessuna parte e per nessun motivo, viene autorizzato dal titolare della testata a trasmettere alcuna copia, parziale o integrale, del quotidiano in abbonamento.
La Polizia postale, con la Guardia di finanza e l’attività di Agcom, da tempo, e stante la gravità della situazione che penalizza fortemente l’editoria, stanno muovendo importanti passi per identificare i domini web pirata contenenti pdf di testate quotidiane. Quotidiani e riviste sono tutelati dalla legge sul diritto d’autore e, per chiunque li riproduca o li diffonda, anche online, sono previste pesanti sanzioni. La ricerca dei trasgressori si rivela però abbastanza difficile per la moltitudine degli utenti. Orbene, la rivoluzione digitale ha sicuramente prodotto effetti disgreganti sui principali players, tra i quali si inseriscono i consumatori finali, che devono soddisfare una molteplicità di esigenze: a titolo esemplificativo, acquistare prodotti e servizi, reperire notizie, condividere, formare la propria dimensione sociale. Le società, invece, con internet, ottimizzano i processi produttivi, ampliano le relazioni con i consumatori, potenziano gli investimenti legati alla pubblicità, uscendo dai confini nazionali. Pertanto, il web ha creato nuovi modelli di informazione e inediti servizi di erogazione delle notizie, con ricadute importanti sugli assetti tradizionali e sulle dinamiche dei mercati della comunicazione. Tuttavia, detti modelli non possono certamente travalicare le norme ed i principi di diritto, che regolano l’oggetto del nostro breve approfondimento. Il piano di sostegno pubblico alla filiera editoriale per il ripensamento dell’intero comparto, è chiamato Editoria 5.0, riforma ormai indispensabile, sorta nell’intento primario di dare al settore nuove regole, compatibili con la disciplina europea, e in armonia con le norme del web ed i principali players, unitamente ai dettami della Direttiva Copyright.
E’ necessario a questo punto premettere che Il Titolo I, Capo I, Opere Protette della Legge sul diritto d’autore, n. 633/1941 e ss.mm. (d’ora in avanti l.d.a.) dispone, all’art. 1, che “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione..”. Il successivo art. 2 1.d.a. fornisce una elencazione di opere protette (tra cui non appare l’opera giornalistica ma trattasi di elenco aperto) e l’art. 3 contempla espressamente le opere collettive “costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali”. Queste ultime sono protette “come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte”. La tutela autorale, pertanto, ricomprende tutte quelle opere, dentro gli schemi di cui agli artt. 1 e 2 della legge 633/1941, che sono caratterizzate dai requisiti dell’originalità e della creatività, rispetto alle quali la l.d.a. disciplina in modo specifico e completo la protezione riservata agli autori, prevedendo sia la riserva a favore di questi di tutta una serie di diritti esclusivi ed assoluti di economica utilizzazione, con indicazione specifica di termini di durata, sia la riserva dei diritti morali d’autore intrasferibili, irrinunziabili ed inalienabili. L’articolo 12 della l.d.a., poi, stabilisce che “l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’ opera”.
Il giornale telematico, paragonabile alla pubblicazione cartacea, cui si estendono le garanzie costituzionali (art. 21 Cost.), come confermato dalla Corte di Cassazione e dall’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, segue le regole della normativa sulla stampa, sia che si tratti di riproduzione di quello cartaceo, sia quale unica fonte di informazione [1].
Anche la semplice iscrizione ai social network, che viene generalmente effettuata con estrema leggerezza, prevede l’accettazione automatica di condizioni espressamente indicate nelle relative informative. Tra le condizioni abituali, si rilevano le limitazioni di responsabilità della rete sociale e la responsabilizzazione dell’utente sui contenuti postati, condivisi o trasmessi sia pubblicamente, che privatamente.
Trattandosi quindi di beni e servizi che il mercato offre e che sono idonei a raggiungere un elevato numero di soggetti, in via estremamente generale, la mancata sottoscrizione di un abbonamento rende inattuabile ed altresì illecita qualsivoglia attività di riproduzione e/o di comunicazione al pubblico e/o diffusione e/o condivisione di giornali in formato PDF, od altro formato, o parte di essi. Ed infatti, tra i vari diritti patrimoniali d’autore che, secondo quanto disposto dall’art. 19 l.d.a. possono formare oggetto di cessioni separate, uno dei più importanti è il diritto di riproduzione, che spetta in via esclusiva ed originariamente, salve le eventuali cessioni, all’autore dell’opera ed ha per oggetto ex art. 13 1.d.a. “la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione”. Con la dicitura “in qualunque modo o forma”, si includono quindi tutti i casi in cui vi possa essere un’attività di copiatura di un’opera. Nell’ambito del diritto di riproduzione, rientrano sicuramente la digitalizzazione dell’opera o di altri materiali protetti e la fissazione delle informazioni digitali. Il summenzionato diritto, v’è da precisare, coinvolge sia l’opera unitariamente considerata, sia ciascuna delle parti di cui è composta, tenendo sempre presente che la riproduzione parziale dell’opera dell’ingegno non è ammissibile se non vi sia il previo consenso dell’autore.
Si considera autore dell’opera collettiva, ai sensi dell’art. 7 l.d.a., colui che organizza e dirige la creazione e, cioè, il Direttore e coordinatore dell’opera. Opere collettive (art. 3 l.d.a.) sono quindi quelle costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, aventi carattere di creazione autonoma. L’opera collettiva è protetta come opera originale indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d’autore sulle opere o sulle parti di opere di cui essa è composta. I diritti patrimoniali e morali sull’opera unitariamente considerata appartengono, in via originaria, a chi ne ha organizzato e diretto la creazione. I diritti sui singoli contributi sono assegnati ai singoli collaboratori ai sensi dell’art. 38 secondo comma l.d.a. Nell’opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa. Se ne può dedurre che l’art. 38 non si discosta dai principi generali, che vedono il datore di lavoro o il committente acquistare in via derivativa i diritti di utilizzazione economica dal lavoratore. Di solito, la creazione di un’opera collettiva richiede il compimento di attività anche molto complesse e per lo più di natura organizzativa. L’art. 3 l.d.a. attribuisce carattere costitutivo dei diritti alle sole operazioni di scelta e coordinamento dei diversi contributi, ma non anche ai passaggi organizzativi, che precedono o seguono questo momento. L’editore quindi, salvo patto contrario, ha il diritto di utilizzazione economica dell’opera prodotta “in considerazione del fatto che … è il soggetto che assume su di sé il rischio della pubblicazione e della messa in commercio dell’opera provvedendovi per suo conto ed a sue spese”. L’editore è titolare dei diritti di prima pubblicazione dell’opera e sfruttamento economico della stessa “senza alcun bisogno di accertare … un diverso modo, ovvero una distinta fonte di acquisto del diritto sull’opera componente, rispetto a quello sull’opera collettiva”, inoltre il diritto dell’editore si estende a tutta l’opera “ma includendone le parti”. Va da sé che l’opera giornalistica, per essere tutelata dalla l.d.a., deve possedere il carattere creativo e la c.d. concretezza dell’espressione – il c.d. corpus mechanicum. La giurisprudenza considera attività giornalistica quella contraddistinta dall’elemento della creatività di colui che provvede, in un’operazione caratterizzata comunque da un’impronta personale, alla raccolta, all’elaborazione o al commento delle notizie, tramite gli organi di informazione.
La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, 2001/29/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 68/03, all’art. 2 dispone che “Gli Stati membri riconoscono a una molteplicità di soggetti ben individuati, tra cui gli “autori per quanto riguarda le loro opere”, “il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte…”. La dicitura in “qualunque modo o forma” include necessariamente la duplicazione di un bene immateriale in un altro. La Direttiva ha quindi disegnato un equilibrio stabile fra i diritti degli autori e quelli degli utenti, fissando alcune eccezioni e limitazioni che gli Stati membri dovrebbero applicare in modo lineare, senza arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L’articolo 5, comma 1, dispone infatti che “Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali”.
Eccezione specifica, da considerarsi assolutamente residuale, rispetto ai diritti patrimoniali d’autore, è rappresentata dalle cosiddette libere utilizzazioni disciplinate in modo tassativo al Capo V – “Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni”. A titolo esemplificativo, l’art. 65, della l.d.a. prevede che “Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato (…)”. Ancora, l’art. 70 l.d.a. dispone che è libera la citazione o la riproduzione, purché non integrale, di un’opera dell’ingegno e la sua comunicazione al pubblico, per mere finalità illustrative e per fini non commerciali: se effettuate per uso di critica e di discussione, nei limiti di tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuate a fini di insegnamento o di ricerca scientifica. Considerato il carattere eccezionale delle libere utilizzazioni, occorre che l’eventuale riproduzione dell’opera serva soltanto a rendere possibile l’insegnamento, la critica, la discussione, ma non abbia la finalità primaria di far conoscere l’opera[2]. Siffatta ultima attività, infatti, si porrebbe in aperta ed illecita concorrenza con l’autore e/o il suo avente causa, nell’esercizio dei suoi esclusivi diritti patrimoniali, eliminando e riducendo il bisogno di procurarsi l’opera originale[3]. L’art. 70 l.d.a. richiede quindi che l’utilizzazione dell’opera non danneggi in modo sostanziale uno dei mercati riservati in esclusiva al titolare dei diritti. L’editore potrà far valere l’inapplicabilità dell’art. 65 l.d.a. tutte le volte in cui il titolare dei diritti di sfruttamento dell’articolo riprodotto se ne sia riservata, appunto, la riproduzione o la utilizzazione, apponendovi un’espressa dichiarazione di riserva.
La panoramica brevemente rassegnata porta a concludere che il valore creativo degli autori deve essere garantito in ogni ambito, compresa la diffusione dei giornali on line in qualsivoglia modo e forma, da un alto livello di protezione dei loro diritti esclusivi come confermato, in più occasioni, anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ed infatti, è principio sacrosanto che gli autori debbano ottenere un adeguato compenso per l’utilizzazione delle loro opere, in occasione di ogni sfruttamento, non escluso l’“atto di comunicazione al pubblico” delle stesse. Si pensi ai collegamenti ipertestuali sull’opera, qualora l’autore del collegamento sia a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo secondo un principio di buonsenso, del fatto che detta opera era stata pubblicata su Internet senza l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore. In tal caso, anche secondo quanto disposto dalla nota pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea[4], richiamata per stabilire se il posizionamento di hyperlink, all’interno di un sito internet, attraverso cui è consentito l’accesso ad opere protette costituisca un atto di comunicazione al pubblico, e sia quindi atto soggetto all’autorizzazione del titolare del diritto, l’atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una “comunicazione al pubblico”. Ne deriva che i titolari del diritto d’autore possono agire in merito, contro chiunque collochi a fini lucrativi un collegamento ipertestuale verso l’opera illegittimamente pubblicata sul sito ed, infine, contro le persone che abbiano disposto tali collegamenti, senza perseguire fini lucrativi, qualora abbiano ragionevolmente conoscenza dell’illegittimità del collegamento o abbiano eluso misure restrittive, poste dal titolare dei diritti, per limitare l’accesso all’opera.
Quando un mondo nuovo assume dignità giurisprudenziale, che ne disciplina ogni aspetto, non si può e deve prescindere dall’impatto, che questo ha con l’utenza. Nel momento in cui certi meccanismi vengono recepiti e acquisiti, appare naturale e scontata conseguenza la certezza della piena liceità del suddetto uso. In realtà non è sempre tutto così scontato… e se, come dice Goethe, “i pensieri intelligenti sono stati già pensati, occorre solo tentare di ripensarli”.
Quindi non possiamo prescindere dalle reazioni di chi, preparato tecnicamente, non lo è e non lo può essere giuridicamente. L’utente resta inevitabilmente disorientato di fronte ad una normativa apparentemente in contraddizione con l’estrema facilità, rapidità e accessibilità di ogni contenuto. Quindi non sono solo leggi il vero problema, ma il rendere il più possibile fluida e chiara l’interconnessione di due sistemi sul piano giuridico. In altri termini, si rende necessario fare luce su quanto agli addetti ai lavori appare scontato, e rendere comprensibili provvedimenti e norme ad un’utenza preparata sul piano tecnico, ma ancora sprovveduta su quello normativo.
[1] Cass. pen., 11 dicembre 2017-22 marzo 2018, n. 13398 – Sez. V .
[2] Piola Caselli, in Codice del diritto d’autore, UTET, Torino, 1943, p. 453 e segg.; Greco – Vercellone, in I diritti sulle opere dell’ingegno, UTET, Torino, 1974, p. 171 e segg.; Trib. Milano 13 settembre 1990, in Dir. aut., 1992, p. 80.
[3] Greco, in I diritti sui beni immateriali, Giapichelli, Torino, 1948, p. 256.
[4] Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Sentenza n. C-160/15 dell’8-9-2016 Pronuncia intervenuta per interpretare il significato da attribuire alla nozione di “comunicazione al pubblico”, richiamata nell’art. 3 della Direttiva 2001/29/CE.
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