La corte di Cassazione con l’ordinanza 807/2025 ha chiarito i limiti che il datore di lavoro deve rispettare quando decide di effettuare delle indagini sull’email aziendale utilizzata dal dipendente.
Tutto era partito con il licenziamento di un dirigente da parte del datore di lavoro, sulla base di informazioni acquisite mediante un controllo della posta elettronica aziendale.
Secondo la Corte d’appello, questa circostanza aveva reso inutilizzabili ai fini disciplinari le informazioni acquisite dal datore di lavoro: “La Cassazione conferma la decisione presa dalla Corte territoriale, rilevando che i cosiddetti sistemi difensivi sugli strumenti digitali sono consentiti solo nel rispetto di alcuni specifici parametri”.
I controlli tecnologici posti in essere dal datore di lavoro possono essere eseguiti solo in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito.
Il datore di lavoro non può quindi ricercare nel passato lavorativo elementi di conferma del fondato sospetto e non può utilizzare tali elementi a scopi disciplinari.
G.R.
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