È scattato il conto alla rovescia per l’approvazione del decreto legislativo in tema di comunicazioni elettroniche: il 24 marzo dovrebbe essere il giorno decisivo. Al centro del provvedimento, multe salatissime per i call center “molesti”: nonostante l’introduzione del registro delle opposizioni (più precisamente “Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali“), infatti, il telemarketing selvaggio non si è arrestato.
Chi commette pratiche commerciali sleali, violando le limitazioni di accesso ai contatti telefonici, può incorrere in una multa che va da 50 mila euro a un milione di euro. In parole povere, chi iscrive il proprio numero al registro delle opposizioni esprime una palese opposizione alle chiamate di telemarketing. Dopo tale iscrizione, gli operatori telefonici hanno un massimo di quindici giorni per recepire le nuove volontà dell’utente.
Ma non è tutto. Nell’ultimo periodo sono infatti aumentati i casi della c.d. truffa del sì. Trattasi di un vero e proprio raggiro nei confronti degli utenti i quali, rispondendo semplicemente “Sì” ad una telefonata, vengono registrati e la risposta riutilizzata in nuove registrazioni in cui viene richiesto al cliente, ad esempio, il cambio del fornitore della luce o del gas al posto del titolare del contratto. Spesso i destinatari della truffa rimangono ignare di quanto accaduto fino all’arrivo della comunicazione di cessazione del contratto. A quel punto il cliente può sì richiedere al vecchio operatore di avviare la procedura per tornare sotto la sua copertura, ma, contestualmente, è comunque vincolato a pagare il nuovo gestore per il periodo di tempo in cui risulta esserne cliente.
È fondamentale, pertanto, proteggersi da questa pratica sempre più frequente. Innanzitutto, il consumatore deve sempre chiedere alla società che lo contatta di identificarsi. E poi è importante non rivelare mai propri dati anagrafici così i codici che identificano l’impianto per il prelievo dell’energia elettrica o del gas.
di Matteo Cotellessa, Giornalista in Direzione Comunicazione Mediaset e cultore della materia di Diritto dell’informazione, Diritto europeo dell’informazione e Regole della Comunicazione d’impresa con il Prof. Ruben Razzante (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)