Con la sentenza del 7 marzo 2024, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che la TC String (Transparency and Consent String) abbinata a un identificativo come l’indirizzo IP, è da considerare dato personale.
La decisione si colloca nel contesto del sistema pubblicitario online chiamato Real Time Bidding, che permette di presentare offerte in tempo reale per ottenere spazi pubblicitari su siti web o applicazioni. Queste offerte sono basate sui profili degli utenti, che includono informazioni come la localizzazione, l’età e la cronologia delle ricerche e degli acquisti recenti. Prima di mostrare pubblicità mirate agli utenti, è necessario ottenere il loro consenso esplicito per la raccolta e il trattamento di questi dati personali.
Il caso in questione riguarda la pratica della IAB Europe, l’associazione senza scopo di lucro che ha sviluppato la TC String per rendere conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati il sistema di vendita all’asta dei dati degli utenti.
Questa stringa viene condivisa con broker di dati e piattaforme pubblicitarie in modo che siano a conoscenza dei consensi o delle opposizioni degli utenti. Tuttavia, il Garante belga ha considerato la TC String come un dato personale e ha ritenuto che la IAB Europe non abbia rispettato pienamente le disposizioni del GDPR agendo come titolare del trattamento dei dati.
La sentenza afferma quindi che la combinazione di lettere e numeri di una stringa contenente preferenze e consensi costituisce dato personale se associabile a un identificativo.
Inoltre, la IAB Europe è da considerarsi contitolare del trattamento dei dati personali degli utenti solo se esercita un’influenza sulla determinazione delle finalità e delle modalità delle operazioni di trattamento dei dati dopo la registrazione delle preferenze degli utenti nella TC String.
Ciò significa che la IAB Europe non può essere considerata automaticamente titolare del trattamento per tutte le operazioni di trattamento successive alla registrazione delle preferenze degli utenti nella TC String, a meno che non si dimostri che essa abbia influenzato attivamente la determinazione di tali finalità e modalità.
M.T.