L’accesso ai documenti condominiali è una situazione controversa che spesso porta l’amministratore di condominio a fare un bilanciamento di interessi tra accesso agli atti e violazioni di riservatezza. Ci sono però alcune leggi e interventi del Garante della privacy che possono chiarire la situazione.
Un primo spunto proviene dall’articolo 1129 n. 9 c.c., che sancisce l’obbligo in capo all’amministratore di “fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso”.
L’articolo successivo (art. 1130 n. 6 c.c.) sottolinea che l’amministratore è obbligato a tenere i dati della persona fisica titolare del diritto dell’immobile nel registro anagrafe e questi dati possono comunicati ad altri condomini in caso di richiesta specifica motivata.
A questa base normativa si aggiungono alcune pronunce specifiche del Garante della privacy.
Questi interventi sanciscono che l’amministratore del condominio ha il diritto di acquisire tutte le informazioni necessarie al corretto completamento del registro anagrafe e questi dati sono da considerarsi come trasmissibili agli altri condomini in virtù del principio di solidarietà. I dati raccolti devono comunque attenersi al principio di essenzialità e proporzionalità, ossia essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. L’accesso a tali dati permette infatti di esercitare il diritto al controllo per una trasparente e corretta gestione condominiale.
L’amministratore ha comunque il compito di analizzare la richiesta e di valutare caso per caso per stabilire se e quali dati possano essere comunicati.
In conclusione, quindi, il condomino può richiedere e ottenere dall’amministratore l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi momento (non solo in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea), purché l’esercizio di accesso agli atti non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio.
È da considerarsi un comportamento illecito quello dell’amministratore che impedisce ingiustamente al condomino l’esercizio al diritto di accesso. In questi casi è legittimo il ricorso per ingiunzione per la consegna degli atti.
(S.F.)