La legge 71/2017 prevede l’adozione dell’ammonimento da parte del questore per prevenire e contrastare il cyberbullismo così da agire contro comportamenti del genere con azioni di tipo educativo, stimolando il minore a riflettere sul suo comportamento e sulle possibili conseguenze, prima di arrivare alla querela.
La vittima di cyberbullismo (o il genitore, se minorenne) può rivolgersi al questore e chiedere che il bullo venga formalmente diffidato a causa delle sue azioni. La richiesta può avvenire anche da parte di terze persone, a patto che non si tratti di istanze anonime.
L’ammonimento può essere rivolto nei confronti dei cyberbulli solo se di età compresa tra i 14 e i 18 anni e se il destinatario non è già stato denunciato per lo stesso fatto, per diffamazione o per minaccia.
La procedura prevede la presentazione dei fatti e delle prove a supporto di quanto sostenuto a polizia o carabinieri, i quali hanno il compito di trasmettere tutti gli atti al questore. Quest’ultimo, dopo aver analizzato quanto ricevuto e dopo gli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, potrà convocare per l’ammonimento il minore autore del reato insieme ad almeno un genitore o ad una persona che esercita la potestà genitoriale.
Se l’ammonimento non dovesse bastare e il bullo dovesse ripetere le sue condotte, allora non resterà che sporgere querela.
(S.F.)