Con la sentenza sulla causa C-302/20, la CGUE (Corte di Giustizia dell’Unione Europea) detta ai giudici nazionali i parametri per giudicare la legittimità dell’agire del giornalista che anticipa alle proprie fonti abituali il contenuto di un proprio articolo di imminente pubblicazione riportante notizie su investimenti finanziari in una data società quotata. Nel caso si tratta della notizia sull’intenzione di gruppo societario nel mercato del lusso di acquisto di azioni di un noto marchio di abbigliamento. Si tratta di un’informazione privilegiata se rapportata anche alla affidabilità del giornalista e della testata che ne pubblica gli articoli.
La vicenda sottoposta al giudice europeo è quella del giornalista che aveva pubblicato sul sito Internet del Daily Mail, due articoli che riportavano voci riguardanti il deposito di offerte pubbliche di acquisto sui titoli Hermès (da parte di Lvmh) e Maurel & Prom. Ma soprattuto a prezzi ampiamente superiori alle quotazioni di tali titoli su Euronext, al momento della diffusione di tali informazioni a fonti confidenziali prima della pubblicazione dell’articolo.
È risultato ravvisabile il rischio di abuso di informazioni privilegiate in grado di orientare il comportamento di alcuni investitori sul mercato.
La pubblicazione dell’articolo in questione ha fatto aumentare notevolmente le quotazioni dei titoli, ma ciò che rileva come possibile abuso è il comportamento tenuto da alcuni investitori britannici poco prima della pubblicazione degli articoli: diversi ordini di acquisto dei titoli sono stati trasmessi per procedere alla vendita dopo la pubblicazione degli articoli di stampa che annunciavano i rumors sull’investimento nel settore del lusso.
A seguito di tale situazione, l’Autorità francese di vigilanza dei mercati finanziari ha inflitto al giornalista una sanzione pecuniaria di ben 40mila euro per aver comunicato l‘imminente pubblicazione dei suoi articoli ad alcuni residenti britannici, con ciò trasmettendo loro informazioni privilegiate.
La Corte d’Appello di Parigi ha rinviato alla CGUE specifici quesiti in materia di abuso di informazioni privilegiate e delle relative norme Ue applicabili:
- se un’informazione vertente sull’imminente pubblicazione di un articolo di stampa, che riporta voci di mercato, possa essere considerata un‘informazione privilegiata, soggetta al divieto di comunicazione;
- se e quali eccezioni a tale divieto sussistono nell’ambito dell’esercizio della libertà di stampa.
Secondo la Corte di Giustizia, un’informazione riguardante l’imminente pubblicazione di un articolo di stampa che riporta voci di mercato concernenti un emittente di strumenti finanziari può costituire un’informazione avente carattere preciso e, quindi, rientrare nella nozione di informazione privilegiata quando menziona:
- il prezzo al quale verranno acquistati i titoli;
- il nome del giornalista che firma l’articolo;
- l’organo di stampa che lo pubblica.
La comunicazione di informazioni privilegiate ai fini dell’attività giornalistica può essere giustificata, in forza del diritto dell’Unione, a titolo delle libertà di stampa e di espressione. Il giornalista può cioè lecitamente diffonderle se ciò avviene in maniera proporzionale alla finalità di verificare i rumors rilevati sul mercato. Se rientri quindi nella lecita attività giornalistica del lavoro di inchiesta preparatorio alla pubblicazione di un articolo di stampa.