L’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo spiega: “L’approvazione della legge è un passo importante, che dà attuazione concreta ai principi dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare. Risponde inoltre alle più recenti politiche europee in materia di sostenibilità ambientale e d’incentivo al riciclo. Come l’utilizzo di materiali inerti provenienti da riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di rifiuti o da altre fonti alternative. Ma anche la salvaguardia delle materie prime non rinnovabili, la tutela dell’ambiente, del territorio, dei parchi e delle aree regionali protette. Ed infine alle politiche legate alla promozione delle energie rinnovabili. Un provvedimento che si sposa con altre iniziative programmatiche della Giunta regionale, come l’istituzione del ‘Market inerti’ e il nuovo Piano di gestione dei rifiuti”.
Continua: “Un provvedimento che responsabilizza tutte le istituzioni. Il Consiglio regionale che approverà l’atto di indirizzi alle Province, che sono chiamate ad approvare il Piano delle attività estrattive e i Comuni che stipuleranno a loro volta le convenzioni con gli operatori”.
“Siamo arrivati al termine di un percorso iniziato nella precedente legislatura e a valle di un lungo confronto con le Province, con gli operatori del settore e con le rappresentanze del mondo ambientalista. La nuova legge rappresenta la sintesi di tutte le istanze che sono emerse”.
La gestione delle attività estrattive in Lombardia ha una tradizione normativa e di pianificazione che parte dalla Legge del 1975, cui sono seguite modifiche nel 1982, sino alla legge attualmente in vigore dal 1998, dunque 23 anni fa.
La nuova legge si è resa necessaria perché quella vigente non contemplava la prospettiva della sostenibilità e dell’economia circolare.
La nuova normativa attribuisce l’indirizzo strategico al Consiglio regionale, che può dare indicazioni sui temi rilevanti della pianificazione, mentre la funzione di pianificazione appartiene alle Province e alla Città metropolitana. Il testo attribuisce il ruolo di verifica delle direttive e dei piani regionali alla Giunta lombarda. Come pure l’elaborazione dell’atto d’indirizzo e degli atti amministrativi, attuativi della norma. Un modo per evitare la duplicazione della procedura di approvazione e di valutazione ambientale strategica, riducendo i tempi di approvazione. Allo stesso tempo per rafforzare il potere d’indirizzo del Consiglio regionale, mantenendo alla Regione la possibilità di esprimere un parere condizionato a prescrizioni vincolanti.
Per quanto riguarda gli Enti locali, la nuova legge attribuisce ai Comuni un ruolo determinante nella gestione e nel controllo delle opere di recupero. Indispensabili per la restituzione delle aree di cava all’uso previsto dalla pianificazione locale, attraverso la definizione delle destinazioni d’uso, nonché la vigilanza per l’esercizio delle attività estrattive.
Inoltre, individua le azioni con le quali tradurre in atto i principi comunitari dell’economia circolare, che guardano alla riduzione del consumo di materie prime. Tali principi si declinano in diverse forme d’incentivi per promuovere l’uso efficiente delle materie prime di cava, il riciclo e il riuso dei materiali alternativi. L’articolato prevede infatti: proroghe alle autorizzazioni, in proporzione al materiale riciclato utilizzato; riduzione dei diritti di escavazione in proporzione al materiale riciclato usato; una banca dati con quantità e tipologie di aggregati riciclati disponibili presso gli impianti di recupero rifiuti; promozione dell’adozione di sistemi di gestione che guardano all’efficienza energetica, all’innovazione degli impianti, anche mediante la riduzione delle garanzie finanziarie, e l’adozione di marchi collettivi di qualità dei materiali lapidei. La legge facilita inoltre l’installazione di impianti fotovoltaici nei progetti di recupero delle cave in corso e di quelle abbandonate e degradate, promuovendone la riqualificazione.
La norma approvata prevede anche il recupero per lotti, incentivandolo col progressivo rilascio delle fideiussioni, subordinando la prosecuzione della coltivazione dei lotti successivi all’avvenuto recupero, in modo da non lasciare per molto tempo aree importanti in situazione di degrado. Per accelerare la conclusione dei recuperi, viene limitata la possibilità di proroghe alle autorizzazioni, con pena di decadenza della autorizzazione, e si prevedono sanzioni.
Altro elemento di novità riguarda l’individuazione delle aree estrattive: non si baserà più sugli ‘Ambiti territoriali estrattivi’ (Ate). All’interno dei giacimenti coltivabili, saranno infatti individuate delle aree idonee per l’attività estrattiva, coi relativi volumi massimi estraibili, che potranno comprendere una o più cave, la cui puntuale individuazione non avverrà nel Piano delle attività estrattive ma nel processo successivo di autorizzazione.
La nuova legge premia la condivisione con le Amministrazioni locali sulle scelte progettuali e ambientali, per incentivare lo sviluppo delle attività che presentino il maggiore valore economico complessivo dei progetti di recupero ambientale, di compensazione e mitigazione.
Un altro elemento di novità riguarda la competenza della Regione all’assistenza tecnica ai Comuni, funzione svolta in precedenza dalle Province ai sensi della normativa vigente (l.r. 14/98).
Importanti cambiamenti sono stati formalizzati per attuare recuperi ambientali più efficaci, come la limitazione delle proroghe, con pena di decadenza della autorizzazione e previsione di sanzioni. La nuova norma prevede anche la possibilità di recupero ‘per lotti’, con rilascio graduale delle fideiussioni. Inserisce infine un criterio di referenzialità per individuare le nuove aree di cava all’esterno di parchi e rete ecologica.