Si tratta di un intervento rilevante, perché avviene in un momento in cui i sistemi di notifica digitale stanno evolvendo rapidamente e si intrecciano con il quadro europeo delle REM qualificate (servizi di recapito elettronico certificato con garanzie tecniche più avanzate rispetto alla PEC), eIDAS e con le regole sulla conservazione digitale a lungo termine.
Secondo la Cassazione, una notifica via PEC non può dirsi perfezionata senza la Ricevuta di Avvenuta Consegna, anche quando il messaggio non arriva a destinazione per problemi imputabili al destinatario, come la casella piena.
La Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) diventa così elemento essenziale dell’intero processo di notifica e il suo valore si estende anche agli allegati. L’orientamento richiamato si fonda sulla normativa italiana (art. 3-bis L. 53/1994 e art.18 D.M. 44/2011), che richiede la certezza della consegna non solo del messaggio ma anche dei documenti allegati. La giurisprudenza, già con la sentenza n. 15035/2016, aveva segnalato il ruolo decisivo della ricevuta come prova formale della trasmissione.
Si sottolinea che il vero nodo sta nel fatto che non basta dimostrare l’invio, ma occorre assicurare che il file allegato sia accessibile, integro e non alterato. Per questo diventa essenziale conservare messaggi, ricevute e allegati nel formato originale, così da garantire tracciabilità e ricostruzione certa dell’intero flusso di trasmissione.
L’intervento si inserisce anche nel quadro europeo di eIDAS 2.0, che disciplina le REM qualificate. Queste assicurano identificazione certa delle parti, tracciabilità dell’intero processo di invio e ricezione, protezione contro le alterazioni e valore probatorio degli allegati valido in tutta l’Unione. Le regole ETSI e l’art. 44 del regolamento eIDAS stabiliscono che le ricevute costituiscono prove opponibili, mentre la conservazione qualificata protegge la validità giuridica di documenti e firme per periodi di tempo molto lunghi, prevenendo obsolescenze tecniche.
In questo contesto, la Cassazione richiama i professionisti alla necessità di una gestione rigorosa delle PEC. Avvocati e operatori sono tenuti pertanto a monitorare costantemente l’esito delle notifiche, acquisire la RdAC e attivarsi immediatamente in caso di mancata consegna. Il destinatario deve gestire correttamente la propria casella, ma ciò non solleva il notificante dal dovere di procedere nuovamente alla notifica quando necessario, per evitare la decadenza di termini di legge.
La decisione della Cassazione conferma così la centralità della RdAC come unica prova utile per attribuire valore legale agli allegati inviati via PEC, ponendosi in continuità con la dottrina e con il quadro europeo di eIDAS.
Al tempo stesso, evidenzia come i servizi REM qualificati e la conservazione digitale avanzata rappresentino già oggi gli strumenti più solidi per garantire certezza giuridica alle comunicazioni elettroniche.
S.B.
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