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TicketOne sanzionata dall’Antitrust con una multa di 10 milioni di euro

Accusata di abuso di posizione dominante, TicketTone, società che opera nel mercato della vendita di biglietti per eventi, avrebbe violato secondo l’AntiTrust l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’UE

by Redazione
19 Gennaio 2021
in Imprese, Privacy
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TicketOne sanzionata dall’Antitrust con una multa di 10 milioni di euro
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La multa da record inflitta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a TicketOne, società di Ticketing tedesca, leader del mercato italiano ha fatto parlare di sè.  Il gruppo Cts Eventim-TicketOne è stato accusato di abuso di posizione dominante, in quanto avrebbe violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’UE.

Si legge in un comunicato che secondo l’AntiTrust, “TicketOne ha attuato una complessa strategia abusiva di carattere escludente che ha precluso agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere, con qualsiasi modalità e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventi live di musica leggere”. 

L’Autorità Garante ha infatti notato che la strategia attuata dalla società di ticketing, leader italiana nella vendita di biglietti, si articola in una serie di condotte, già in atto dal 2013, che consistono nella stipula di contratti di esclusiva con produttori ed organizzatori di eventi live di musica leggere, nelle acquisizioni dei promoter nazionali, nell’imposizione dell’esclusiva sui promoter locali, nella stipula di accordi commerciali con gli operatori di ticketing di dimensione minore o locale ed, infine, nei comportamenti di ritorsione e boicottaggio nei confronti del gruppo Zed. Tutto questo sarebbe mirato, anche, all’esclusione dal mercato, del nuovo operatore di ticketing “Ticketmaster”, controllata del gruppo LiveNation. 

L’utilizzo di tale strategia, secondo l’Antitrust, avrebbe inoltre danneggiato i consumatori stessi, poiché la società di ticketing ha avuto la possibilità di applicare delle commissioni di vendita sui biglietti per eventi live di musica leggere superiori a quelli dei concorrenti, creando così un circolo in cui i consumatori avevano una possibilità di scelta e di acquisto limitata tra i diversi operatori (si parla di “multihoming”). 

Il multihoming rappresenta una pratica per cui si connette un host o una rete a più di una rete. Questo può essere fatto per aumentare l’affidabilità o le prestazioni dell’host stesso, in quanto solitamente una tipica rete host è connessa ad una sola rete.

Il Garante della concorrenza e del mercato, inoltre, ha imposto a TicketOne di permettere agli altri operatori di vendere con qualsiasi modalità e attraverso qualunque canale a parità di condizioni. Si legge infatti “ concedere agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere con qualsiasi modalità e mediante qualsiasi canale, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, almeno il 20% del totale dei biglietti relativi agli eventi live di musica leggera prodotti o distribuiti da ciascun promoter ovvero dagli operatori di ticketing vincolati in esclusiva al gruppo CTS Eventim-TicketOne”.

La società ha ovviamente risposto prontamente, sostenendo l’intenzione di fare ricorso al Tar. Il Ceo Stefano Lionetti si è così espresso: “TicketOne respinge fermamente le affermazioni contenute nel provvedimento dell’Agcm secondo cui la società avrebbe messo in atto un abuso di posizione dominante. L’Autorità ha preso una decisione manifestamente inappropriata, basata su una definizione del mercato rilevante errata e in violazione di norma imprescindibili in materia. TicketOne si appellerà al tribunale amministrativo competente ed è fiduciosa, anche alla luce della precedente giurisprudenza sulle decisioni dell’Agcm, che anche questo provvedimento sarà revocato dal Tar”. 

Il riferimento dell’Amministratore Delegato è alla precedente implicazione della società di Ticketing con l’Antritrust. Già nel 2017, infatti l’Autorità Garante aveva sanzionato TicketOne con una multa dal valore di un milione di euro, poiché aveva intravisto sue responsabilità nel fenomeno del “secondary ticketing”, ovvero del bagarinaggio online.
Un anno dopo, il Tar della regione Lazio aveva accolto la richiesta di annullamento della multa, giudicando così la società estranea da qualsiasi responsabilità nella vicenda. 

La situazione attuale invece, vede le sue radici nel 2018, anno in cui sono scaduti gli accordi che avevano tenuto legati a TicketOne i principali promoter italiani. Lo scenario attuale infatti è molto più ampio, in quanto vede la convivenza di più operatori di bigliettazione, come VivaTicket e TicketMaster.
Il dato più allarmante però, che secondo l’Antitrust avrebbe generato l’abuso, è relativo al fatto che il settore del ticketing, attualmente vive un momento di enorme buio, a causa delle misure di prevenzione per il Corona Virus che impongono lo stop forzato a concerti ed altri eventi. 

Tags: AntitrustAutorità Garante della Concorrenza e del MercatoPosizioneDominanteTicketOne
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