La crescente diffusione dei social network da un lato ha accresciuto l’interattività tra gli utenti, dall’altro mette a nudo gli elementi di vulnerabilità delle comunicazioni elettroniche in ordine alla tutela dei diritti della sicurezza e della riservatezza dei dati personali.
Quando si inseriscono i propri dati personali su un sito di social network se ne perde il controllo; ecco che spesso accade che debba intervenire il Garante della Privacy per ristabilire i limiti da rispettare.
Questo è accaduto nel caso specifico di LinkedIn, dove un’agenzia immobiliare ha imposto i suoi servizi alla proprietaria di un immobile utilizzando i contatti trovati attraverso la piattaforma social.
Così il Garante della Privacy si è espresso affermando che “le comunicazioni effettuate e ricevute all’interno di un social network sono finalizzate unicamente a quanto stabilito nelle condizioni di utilizzo del servizio”. Questo perché LinkedIn è una piattaforma con finalità di scambio contatti al fine di aiutare i propri utenti a cercare lavoro e non con scopi di vendita di prodotti e servizi, dunque non con scopi di marketing. In tale contesto, non ha alcuna rilevanza il fatto che il profilo di un utente sia aperto o meno a ricevere contatti da parte di altri utenti del social. Ciò che conta è la finalità, che in questo caso è del tutto promozionale, per cui il messaggio inviato dall’agenzia immobiliare aveva finalità in totale contrasto con quella prospettata nelle condizioni contrattuali di adesione al social network.
Trovato l’illecito, il Garante ha rivolto un monito all’agenzia che ha dovuto subire una sanzione di 5mila euro per non aver fornito riscontro alle reiterate richieste di informazioni del Garante, rendendo necessaria la notifica tramite il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza.