Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva lo schema del decreto legislativo per il recepimento della direttiva UE sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.
Il provvedimento è stato emanato dal Governo lo scorso agosto, ha seguito un’ampia consultazione pubblica con le diverse realtà del settore, ed è stato approvato in data 5 novembre in via definitiva.
Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, a proposito del provvedimento, ha parlato di “tutela rafforzata per autori e artisti con norme chiare e meccanismi trasparenti e adeguati all’era digitale”. L’obiettivo di fondo, afferma Franceschini “è quello di adattare la legge sul diritto d’autore all’ambiente digitale contemporaneo. Così da garantire maggiori tutele ai titolari dei diritti e, allo stesso tempo, nuove opportunità per l’industria creativa. Gli autori sono al centro di questo intervento, senza il gesto creativo non ci sono contenuti: il valore autoriale, così come quello degli artisti interpreti ed esecutori, deve essere difeso, anche attraverso una maggior trasparenza dell’utilizzo delle opere da parte delle piattaforme digitali”.
Lo schema normativo approvato prevede che le piattaforme online (inclusi i social network), quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore caricate dai loro utenti, abbiano l’obbligo di ottenere un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti. Sono però escluse le enciclopedie online, i repertori didattici e scientifici, i prestatori di mercati online, i servizi cloud.
La normativa introduce a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, tradizionalmente ritenuti più deboli, il principio della “remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti”.
Rispondono al medesimo fine di tutelare la parte debole le misure introdotte in materia di obblighi di trasparenza, di adeguamento contrattuale e di risoluzione del contratto di licenza esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell’opera.
I punti essenziali del provvedimento sono 3:
- PRINCIPIO DI REMUNERAZIONE ADEGUATA: viene introdotta la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in relazione ai contenuti caricati dai loro utenti, al fine di assicurare il rispetto del diritto d’autore e dei diritti connessi e la conseguente remunerazione dei titolari dei diritti per lo sfruttamento online delle loro opere da parte delle piattaforme anche per i contenuti caricati dagli utenti. Per il medesimo fine, è introdotto un nuovo “diritto connesso” riconosciuto agli editori di giornali in relazione all’uso delle opere giornalistiche diffuse dai prestatori di servizi online. Inoltre, si interviene a regolamentare alcuni aspetti dei rapporti che intercorrono tra i titolari dei diritti e i loro produttori ed editori, tradizionalmente rimessi alla libera contrattazione delle parti. Ciò in considerazione dello squilibrio di forza contrattuale che intercorre tra le stesse. Più precisamente, è introdotto a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, tradizionalmente ritenuti più deboli, il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Rispondono al medesimo fine di tutelare la parte debole le misure introdotte in materia di obblighi di trasparenza, di adeguamento contrattuale e di risoluzione del contratto di licenza esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell’opera.
- MAGGIORE POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DEL MATERIALE PROTETTO DAL DIRITTO D’AUTORE: viene consentita una maggiore possibilità di utilizzare il materiale protetto dal diritto d’autore: le eccezioni che consentono tali utilizzi sono state aggiornate e adattate ai cambiamenti tecnologici per consentire gli utilizzi online e transfrontalieri. Attualmente, esistono eccezioni al diritto d’autore per i settori dell’istruzione, della ricerca e della conservazione del patrimonio culturale, ma gli utilizzi digitali non sono previsti dalle norme in vigore, che risalgono al 2001.
- SPECIFICA DISCIPLINA PER LO SFRUTTAMENTO DELLE OPERE FUORI COMMERCIO: Viene introdotta una specifica disciplina per lo sfruttamento delle opere fuori commercio. Questa disciplina risponde all’esigenza di favorire un maggiore accesso transfrontaliero e online ai cittadini europei.
Un equo compenso per gli editori per l’utilizzo dei loro articoli da parte delle piattaforme online, social compresi, con la possibilità per gli autori di ricevere una quota dei proventi, è quanto sancisce il decreto. La remunerazione dipenderà da una trattativa editori-piattaforme. Mentre l’Agcom stabilirà i criteri per determinare il compenso, tenendo conto del numero di consultazioni online.
Si prevede, infatti, che ciascuna delle parti possa chiedere l’assistenza dell’Agcom, che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negoziali, anche con riferimento alla determinazione del compenso dovuto. È stato previsto che, in mancanza di accordo tra le parti, l’entità della remunerazione la definisce l’Agcom.
L’Agcom stabilirà i criteri per il calcolo dell’equo compenso che terranno conto dei seguenti elementi:
- il numero di consultazioni online dell’articolo,
- gli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori,
- il numero di giornalisti impiegati,
- i costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali,
- i benefici economici che gli editori e i giganti di Internet ottengono in visibilità e ricavi pubblicitari.
È stato, inoltre, dato riconoscimento anche alle figure dei direttori del doppiaggio, dei doppiatori, degli adattatori dei dialoghi e dei traduttori.
È stato chiarito l’ambito di applicazione dell’eccezione relativa all’estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, prevedendo che gli organismi di ricerca possono liberamente divulgare solo gli esiti delle ricerche, non anche il materiale utilizzato nel corso delle stesse.