Il lavoro intellettuale, che sia di fattura letteraria, musicale, cinematografica o artistica costa impegno, dedizione e preparazione. Proprio per questo motivo viene tutelato dal Diritto d’Autore, in Italia attraverso la legge 22 aprile 1941, n. 633, che riguarda la “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. Tuttavia, affinché un’opera sia coperta da copyright, sono essenziali due prerogative per la Legge sul diritto d’Autore: creatività e originalità.
In materia di opere d’arte, negli ultimi anni, si sono succedute diverse sentenze riguardanti l’uso indebito di immagini coperte da copyright, come è successo con il caso Wikimedia. Infatti, nel 2016 la Corte Suprema della Svezia ha dichiarato che la piattaforma sopracitata violava i diritti d’autore, in quanto riportava fotografie di opere d’arte di autori, che non avevano dato il consenso alla loro diffusione.
A questo proposito è bene esplorare la differenza che sussiste tra i diritti d’autore patrimoniali, l’esemplare dell’opera e l’artista: i primi possono circolare separatamente dal possesso del manufatto artistico, mentre l’acquisizione dei diritti d’autore consente la riproduzione, l’elaborazione, la trasmissione e la comunicazione al pubblico dell’opera. Solitamente è l’artista stesso il possessore dei diritti d’autore, tuttavia a differenza dei diritti morali, personali e inalienabili, i diritti patrimoniali possono essere ceduti a terzi. Nel mercato dell’arte quindi si necessita di una regolamentazione giuridica che possa coordinare tre istanze che, se inizialmente vengono poste a carico di un’unica persona, l’artista, possono successivamente percorrere strade separate.
Proprio per questo motivo il materiale fotografico che presenta come contenuto opere coperte da copyright, può essere conservato se l’uso che ne viene fatto è strettamente personale, mentre per qualsiasi uso divulgativo e a scopo di lucro, è previsto il pagamento di un corrispettivo monetario per lo sfruttamento dei diritti d’autore, secondo quanto stabilito dalla normativa D.M. n. 171 del 31 gennaio 1994, art. 18, comma 2.
Negli ultimi anni in Europa le leggi che riguardano il copyright sono cambiate e si è cercato di andare incontro alle nuove esigenze del mondo digitale, la maggior parte degli attori del web, infatti, lamentano quanto le leggi sul Diritto d’Autore siano ormai obsolete e rivendicano degli adeguati rimaneggiamenti.
Le continue battaglie legali e i qui pro quo che avvengono in ambito artistico e digitale, ci permettono di capire quanto in teoria il copyright sia un concetto semplice, ma allo stesso tempo come la sua effettiva applicazione generi non pochi malintesi.