Gli schemi, previsti dal decreto trasparenza (d. lgs. n. 33/2013), tengono conto delle diverse osservazioni formulate dall’Ufficio. Per garantire la riservatezza degli interessati ed evitare il rischio di eventuali sanzioni per violazione della normativa privacy, le Pubbliche Amministrazioni dovranno limitarsi, fra l’altro, a pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” dei rispettivi siti web solo dati necessari, come ad esempio il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e pec dell’ufficio – e non i dati del dipendente – cui il cittadino può rivolgersi per richieste all’amministrazione. E negli esiti dei concorsi pubblici dovranno pubblicare il nome, il cognome, (la data di nascita, in caso di omonimia) e la posizione in graduatoria dei vincitori e degli idonei dichiarati vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria.
Inoltre, nella pubblicazione dei dati riguardanti i pagamenti, le Pubbliche Amministrazioni dovranno oscurare i dati identificativi dei destinatari di benefici economici inferiori a mille euro nell’anno solare e in ogni caso se dalla pubblicazione è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale.
Nel dare il proprio parere positivo sugli schemi standard di pubblicazione, il Garante tuttavia ha chiesto ad Anac di innalzare il livello di tutela. Ad esempio, nel caso di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, le Pubbliche Amministrazioni devono evitare di pubblicare dati troppo dettagliati che possano identificare il dipendente e l’ammontare del premio erogato (o non erogato) a suo favore. Potranno invece pubblicare i dati riferiti all’ammontare complessivo dei premi stanziati e all’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
Il Garante invita, inoltre, a valutare l’opportunità di prevedere un periodo transitorio per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali.
C.T.