Il titolare del trattamento è sempre tenuto a soddisfare la richiesta di esercizio dei diritti da parte dell’interessato, nei tempi previsti dalla normativa in materia di protezione dati personali. È quanto emerge dal provvedimento con cui il Garante Privacy ha sanzionato un’azienda commerciale, non solo per l’utilizzo senza consenso dei dati di un cliente per finalità promozionali, ma anche per le successive condotte tenute dall’azienda nei suoi confronti.
L’interessato, pur avendo espresso all’operatore, durante una prima chiamata promozionale, la propria opposizione a ricevere ulteriori telefonate, è stato nuovamente contattato dalla medesima azienda a fini di marketing. A questo punto il soggetto ha deciso di esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa privacy e chiedere all’azienda di conoscere l’origine dei dati e di cancellarli, senza ottenere però nessun riscontro in merito.
Inoltre, dopo l’apertura dell’istruttoria da parte dell’Autorità, l’azienda non ha mai risposto alla richiesta di informazioni e di esibizione di documenti formulata dal Garante. Ciò ha determinato un appesantimento degli adempimenti istruttori e un rallentamento dell’azione amministrativa, non giustificabile dal momento che la casella PEC dell’azienda era perfettamente funzionante.
Il Garante ha ritenuto illecito il comportamento dell’azienda ed ha applicato la sanzione, ordinando al titolare di dare comunque riscontro alle richieste del reclamante.