L’UE ha recentemente pubblicato una bozza delle linee guida, non ancora definitive, che hanno l’obbiettivo di facilitare l’applicazione dell’AI Act. Queste linee guida hanno l’obbiettivo di aiutare delineare le caratteristiche dei sistemi che utilizzano l’AI per capire se rientrano all’interno dell’AI Act.
L’art. 3 dell’AI Act precisa che un sistema di AI, è un sistema automatizzato che funziona su vari livelli di autonomia che deduce a partire da un input come creare un output.
Le linee guida, e alcuni esperti, ammettono che l’AI Act non fornisce una definizione completa ed esaustiva dei sistemi di AI, e che si sta ancora osservando una flessibilità e mutevolezza dei regolamenti in materia.
Nella bozza pubblicata dall’UE si va ad analizzare nello specifico gli elementi che costituiscono un’AI, di base si va ad includere qualsiasi sistema di Intelligenza Artificiale che presenta queste caratteristiche: il sistema deve essere adattabile, autonomo, “basato su macchina”, presentare una capacità di operare per obbiettivi, una capacità di apprendimento, una capacità di generare output e avere un rapporto con l’ambiente fisico o virtuale.
Per iniziare ad analizzare un’AI si deve partire dal concetto di “ciclo di vita”, questo concetto indica che un sistema ha due fasi principali: la costruzione e l’utilizzo del sistema.
S.P.
Diritto dell’Informazione
“Diritto dell’Informazione: la bussola per orientarsi tra notizie e giurisprudenza”
Continua a seguirci!
▶️ https://dirittodellinformazione.it/chi-siamo/