La Camera ha approvato, con 136 voti favorevoli, 94 contrari e 5 astenuti, il disegno di legge contenente disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale. Visto che il testo ha subìto delle correzioni, ora dovrà tornare al Senato per l’approvazione definitiva.
Le modifiche apportate dalle commissioni Trasporti e Attività produttive, includono l’istituzione di un Comitato interministeriale di coordinamento delle fondazioni attive nel settore, con l’obiettivo di delimitare in modo chiaro gli accordi di collaborazione. Inoltre, è stato chiarito che i sistemi di AI utilizzati nella pubblica amministrazione possono essere situati anche all’estero.
Nel testo sono presenti diverse deleghe al Governo, tra cui la regolamentazione dei materiali e dei metodi per l’addestramento dei sistemi di AI, l’adeguamento all’AI Act e la definizione delle norme in caso di uso illecito dell’Intelligenza Artificiale.
L’articolo 11 è dedicato all’impiego dei sistemi intelligenti in ambito lavorativo. Si evidenzia l’obiettivo di utilizzare questi strumenti per migliorare le condizioni lavorative e aumentare la produttività, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.
L’articolo 13 stabilisce che l’uso dell’AI nelle professioni intellettuali è consentito solo per attività strumentali e di supporto. Al comma 1 si sottolinea che il pensiero critico umano deve sempre prevalere.
L’articolo 14 definisce i principi per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella pubblica amministrazione, tra cui conoscibilità, tracciabilità e strumentalità.
L’articolo 15, invece, regola l’uso dell’AI nell’attività giudiziaria. Il suo impiego è consentito per attività amministrative e organizzative, ma restano di sola competenza dei magistrati tutte le decisioni di merito, l’interpretazione della legge e la valutazione dei fatti e delle prove.
L’articolo 17 assegna al tribunale la competenza sui procedimenti relativi al funzionamento dei sistemi intelligenti.
L’articolo 25, dedicato alla tutela del diritto d’autore, chiarisce che le “opere dell’ingegno” devono avere un’origine umana. Quelle realizzate con l’impiego dell’AI sono protette dal diritto d’autore solamente se derivano da un’attività intellettuale dell’autore. È consentito l’uso di materiali protetti presenti in Rete se l’accesso a questi è legittimo.
Infine, l’articolo 26 introduce una nuova circostanza aggravante nel caso in cui un reato sia commesso tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale, in particolare per i reati contro i diritti politici dei cittadini. Inoltre, sono previste delle modifiche ai crimini di aggiotaggio, plagio e manipolazione del mercato, con aggravanti specifiche se commessi mediante l’AI.
S.C.