Le scuole sono soggette a vincoli nella pubblicazione di foto e video degli studenti. Il primo deriva dalla minore età dei loro utenti (quasi tutti). Il secondo risiede nella natura pubblica dell’istituzione formativa, che impone una maggiore attenzione sul trattamento dei dati personali dei minori, come le foto o i video che li ritraggono.
Quasi tutti i Dirigenti Scolastici e gli insegnanti interessati richiedono la liberatoria per la loro pubblicazione. La richiesta è mossa dal bisogno di cautelarsi da possibili denunce dei genitori, che risulterebbero peraltro comprensibili considerata la complessità del web.
L’attenzione al tema è confermata anche dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, che all’art. 3 recita: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Rispettando la cautela e prudenza, confermate anche dal Garante alla Privacy, infatti, è possibile pubblicare i dati personali coerenti con le finalità istituzionali della scuola. Il suddetto contesto non prevede la richiesta di una liberatoria da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.
È indubbio che tra le finalità istituzionali rientri il profilo formativo che comporta anche la pubblicazione dei prodotti (recite, progetti, attività, Open day…) attraverso il sito istituzionale della scuola e le pagine social afferenti l’Istituto.
La pubblicazione di foto o video scolastici deve tener sempre presente la finalità istituzionale della scuola, cioè il principio della legittimità. Ne discende poi il principio della chiarezza o trasparenza degli intenti, che si traduce anche nella comunicazione della pubblicazione del prodotto nel web.
Pertanto, ogni filmato o pubblicazione di foto deve rispondere solo all’esigenza di documentare l’attività didattica che impone il criterio della proporzionalità. In concreto il materiale da pubblicare non può presentare primi piani, ma la ripresa del piccolo gruppo o dell’intera classe nello svolgimento dell’attività. Occorre tener presente che i singoli studenti devono essere ripresi sempre in atteggiamenti positivi o costruttivi.
È necessario essere molto chiari anche con i genitori, comunicando che il prodotto multimediale è a uso personale domestico, e l’eventuale divulgazione su canali, chat, gruppi privati e diversi da quelli non collegati istituzionalmente con la scuola, richiede preventivamente il consenso scritto da parte di entrambi i genitori degli altri bambini ripresi nelle foto (Garante Privacy, Nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali, decreto attuativo 101/18 e sentenze tribunali di Mantova e Rieti).
La divulgazione del materiale fotografico e video effettuato dal genitore o da altro adulto, senza consenso esplicito e quindi scritto da parte di chi ha la responsabilità genitoriale del bambino ripreso, costituisce un uso illecito del dato personale del minore.
La cautela istituzionale deve concretizzarsi possibilmente nella protezione di materiale in aree riservate, siti o in pagine social, con impostazioni della privacy non “pubbliche”. Infine, è consigliabile evitare di riprendere singoli minori; è preferibile la modalità gruppo, dove quest’ultimo è ripreso almeno in secondo piano.
Le suddette indicazioni costituiscono i requisiti minimi che un’istituzione formativa statale deve rispettare. Sono tutte istruzioni necessarie per una divulgazione pubblica e intelligente dei dati personali dei minori.