La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.34658 depositata il 24 novembre, accogliendo il ricorso del Garante della Privacy contro Google Llc, Google Italy Srl, ha chiarito che per dare attuazione al “diritto all’oblio” le Autorità italiane possono ordinare, in conformità al diritto Ue, al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione globale: il cd. global delisting o global removal.
La decisione dovrà essere presa all’esito di un bilanciamento tra il diritto della persona alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d’informazione. Tale valutazione va fatta “secondo gli standard di protezione dell’ordinamento italiano”, senza dunque badare alle regole vigenti nei paesi esteri.
Google deve quindi garantire al privato il diritto all’oblio. Il motore di ricerca deve rendere irraggiungibili le notizie non aggiornate su una vicenda giudiziaria di cui è stato protagonista il richiedente conclusasi con l’archiviazione.
Un repulisti esteso dunque anche ai Paesi extraeuropei, che va ad incidere sulle versioni del motore al di fuori dell’Ue.
Infatti, il colosso californiano dovrà deindicizzare le pagine web anche nelle versioni extraeuropee del motore quando le circostanze lo richiedono. E a ordinarglielo sarà il Garante della privacy italiano.
Il diritto all’oblio, d’altronde, consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo a una rappresentazione non più attuale della propria persona.
Si configura la lesione alla reputazione e alla riservatezza se risulta ancora disponibile sul web la notizia relativa a fatti del passato rispetto ai quali manca l’interesse pubblico alla conoscenza. Per questo deve scattare la deindicizzazione che non elimina il contenuto, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca.
Il diritto dell’Unione Europea non vieta agli Stati membri di consentire il delisting anche fuori dall’Ue. E dunque l’Italia può consentire una tutela piena della vita privata e dei dati personali oltre oceano, visto che i dati circolano sulla rete con modalità liquide e pervasive.