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LA SICUREZZA DEL LAVORATORE IN SMART WORKING

Il datore di lavoro è tenuto alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore secondo la Legge n. 81/2017

by Redazione
23 Dicembre 2021
in Imprese
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LA SICUREZZA DEL LAVORATORE IN SMART WORKING
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L’aspetto di maggiore criticità che riguarda lo smart working è quello della sicurezza, ciò è dovuto all’assenza di copertura assicurativa INAIL per l’attività svolta al di fuori dei locali aziendali. Ma lo smart working  non è lavoro da casa: è una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che si caratterizza per l’assenza di vincoli di luogo e di orario di lavoro, ma soprattutto sulla base di una nuova organizzazione del lavoro “per obiettivi”, che lo distingue dal telelavoro.

L’approvazione della Legge n. 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ha portato a compimento il percorso parlamentare iniziato con la presentazione del DDL n. 2233. La norma approvata è articolata in due sezioni:

  • il Capo I (“tutela del lavoro autonomo”), è finalizzato al rafforzamento delle tutele del lavoratore autonomo e all’incremento delle opportunità di accesso al mercato;
  • il Capo II, dall’altro lato si rivolge ai lavoratori dipendenti interessati al “lavoro agile” (definito anche “smart working”), consentendo “modalità flessibili di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. La norma prevede che, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, lo smart working consente di realizzare l’attività lavorativa in tutto o in parte al di fuori dei locali aziendali, attraverso l’utilizzo di dispositivi tecnologici che permettono la connessione perpetua;

Con riferimento alla specifica regolazione della sicurezza del lavoro nello smart working, la norma prevede che il lavoratore abbia diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Ha inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.

Il datore di lavoro è tenuto alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tale fine deve consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è inoltre tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Come riportato Decreto Legislativo 81/2008 la tutela della salute e della sicurezza del lavoro è responsabilità del datore di lavoro, anche qualora l’attività lavorativa si svolga in contesti differenti dai locali aziendali. Con riferimento ai destinatari delle misure, l’art. 2, comma 1, lettera a), specifica che per “lavoratore” si intende la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. Nell’art. 3, comma 4 viene riportato che il D.Lgs. n. 81/2008 si applica integralmente a tutela di qualsiasi persona anche non subordinata che di fatto eserciti l’attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, a prescindere dalla tipologia contrattuale.

I principi di base della normativa in materia di sicurezza sul lavoro sono il punto di partenza per delineare il regime della responsabilità del datore con riferimento alla prestazione svolta nella modalità di lavoro definita “smart working”. Ad evidenziarlo è anche l’art. 2087 del Codice Civile, il quale prevede l’obbligo a carico del datore di lavoro di adottare “tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Il datore ha pertanto l’obbligo di individuare e valutare i rischi connessi alle attività svolte e agli ambienti lavorativi specifici, nonché di predisporre e aggiornare tutte le misure finalizzate ad ovviare le conseguenze dannose, attraverso gli strumenti disponibili in base alle conoscenze e alle tecniche disponibili. In questo quadro normativo viene incluso anche il lavoro subordinato.

Infine, l’art. 18, comma 2 della Legge n. 81/2017, specifica che “Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa”, ravvisando in tale modo una responsabilità dell’infortunio connesso al malfunzionamento e al difetto di sicurezza degli strumenti tecnologici che abbia affidato al lavoratore per lavorare in smart working.

Tags: datore di lavoroLegge n. 81/2017sicurezza sul lavoroSmart working
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