È stato emanato in data 8 novembre 2021 e pubblicato in data 9 novembre, il provvedimento recante le regole per richiedere il contributo a fondo perduto per le startup.
In particolare, secondo il decreto del MEF DL n.41/2021 (decreto Sostegni), convertito nella Legge 69/2021, il contributo spetta ai titolari di impresa che hanno attivato la partita Iva dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal registro imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
I requisiti richiesti per l’accesso al fondo perduto di 1.000 euro sono i seguenti:
- L’ammontare di ricavi e compensi conseguiti nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta 2019) non devono superare l’importo di 10.000.000 euro;
- L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, e pertanto non è stato possibile beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del decreto n.41/2021.
Per quel che riguarda la condizione relativa all’attivazione della partita IVA nel 2018 e all’avvio dell’attività nel corso del 2019, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate specifica che la verifica sarà effettuata mediante un servizio messo a disposizione da Unioncamere sulla base della Convenzione di cooperazione informatica sottoscritta con l’Agenzia delle Entrate.
Il contributo a fondo perduto non spetta:
- Se l’attività risulta cessata alla data del 23 marzo 2021;
- Agli enti pubblici;
- Agli intermediari finanziari e società di partecipazione.
Dal 9 novembre e fino alla scadenza del 9 dicembre 2021 i titolari di partita IVA in possesso dei requisiti richiesti potranno inviare domanda in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il contributo è previsto nella misura massima di 1000 euro, il valore dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte. Inoltre, il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.