Creare un falso profilo social inserendo le generalità, residenza e la fotografia della persona offesa configura il delitto di sostituzione di persona articolo 494 c.p. La norma viene utilizzata per contrastare il dilagante fenomeno dei profili social falsi, anche con foto o immagini di terze persone inconsapevoli.
Con alcuni escamotage abbastanza facili possiamo dunque cercare di capire se la persona che ci contatta è vera o siamo di fronte a un inganno, ma come si configura questa condotta ingannevole dal punto di vista della legge?
Il Codice penale prevede il reato di sostituzione di persona (articolo 494 del Codice penale). Questo, però, è nato in una situazione ben diversa da quella che viviamo oggi. Si riferiva alla sostituzione della persona fisica a scopo di azioni truffaldine. Con internet oggi chiunque può essere chiunque, è sufficiente rubare una foto per sostituirsi a qualcun altro, per fare qualcosa che non è legale.
Di base, la scelta di creare un profilo fake è sempre finalizzata a creare dei vantaggi economici o relazionali e già il fatto che io utilizzi una foto e un profilo di altri è un reato. A questo si aggiungono i reati che vengono messi in atto con l’identità falsa. I più frequenti sono: la sex extorsion (chattare con una persona -spesso uomo- e dopo un breve scambio di messaggi c’è una videochiamata compromettente a cui segue la richiesta di soldi); la romance scam (la truffa romantica, mi fingo qualcun altro per farti innamorare e poi ti chiedo soldi).
Vecchie e nuove falsificazioni finiscono in tribunale con esiti spesso diversi. Così c’è chi preferisce chiedere la sospensione del processo penale con la messa alla prova, cancellando il reato con lavori socialmente utili; oppure chi paga decreti penali di condanna o sceglie la via del patteggiamento.
Ad esempio, con sentenza del 24 maggio 2021 n. 681, il Tribunale di Trieste ha condannato un uomo alla pena di tre mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali, senza concessione delle attenuanti generiche, per aver commesso il reato di sostituzione di persona, previsto dall’articolo 494 del c.p.
Nel caso di specie, l’imputato aveva utilizzato i dati e le immagini del figlio per creare un proprio account su un noto social network e tramite il falso profilo aveva indotto in errore una ragazza disabile, convincendola a intraprendere con lui una relazione virtuale, a inviargli fotografie e a compiere atti sessuali.