Nel dettaglio, la convenzione consentirà agli Ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati dell’Amministrazione finanziaria e rendere più agevole la ricerca telematica dei beni da pignorare in seguito alla richiesta di un creditore o da sottoporre a procedura concorsuale su richiesta del curatore.
L’accordo ha ottenuto l’approvazione del Garante della privacy ed è valido per 5 anni. Esso regola l’accesso alle informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
In questo modo gli ufficiali giudiziari potranno utilizzare il servizio, nell’ambito dei propri compiti di ufficio, per acquisire tutte le informazioni utili a individuare i beni da sottoporre a esecuzione, anche nell’ambito di procedure concorsuali.
L’interscambio dei dati tra l’Unep (Uffici notifiche, esecuzioni e protesti) e l’Agenzia avviene attraverso un servizio di cooperazione informatica che utilizza il Sistema di interscambio dati (Sid), secondo le modalità pubblicate sul sito dell’Agenzia. È necessario, per ciascun Unep provvedere alla registrazione al Sid e alla nomina di un proprio Responsabile dei flussi massivi che presidi tecnicamente gli scambi con l’Agenzia.
In particolare, gli ufficiali giudiziari potranno richiedere l’accesso per i soggetti per i quali è stata presentata istanza da parte di un creditore in possesso di un titolo esecutivo e del precetto o a seguito di specifica autorizzazione del presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato. A quel punto, sarà compito dell’Agenzia verificare la regolarità della richiesta e inviare la risposta con le informazioni al sistema informatico del Ministero.
Il ministero di Giustizia poi procede al tracciamento degli accessi al servizio, tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente. Anche l’Agenzia tiene traccia degli accessi al servizio, registrando il responsabile dei flussi massivi che ha originato l’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto, della richiesta e le relative date di invio.