In un’epoca in cui il termine cambiamento è spesso sinonimo di progresso tecnologico, emerge la necessità di definire il ruolo delle nuove tecnologie all’interno del nostro ordinamento giuridico, per proteggere l’innovazione ma anche prevenire eventuali lacune nella tutela. Tra queste tecnologie, un posto di rilievo spetta all’Intelligenza Artificiale (AI).
Il Consiglio dei Ministri, il 23 aprile scorso, ha varato un Disegno di Legge (DDL) mirato a introdurre una normativa per regolamentare l’uso dell’AI in quei settori dove il suo impatto sociale ed economico potrebbe essere significativo. La proposta di legge cerca di bilanciare i benefici e le opportunità offerte dall’AI con i rischi connessi a un uso improprio, integrando quanto già previsto dal Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act) approvato lo scorso marzo.
Uno degli aspetti cruciali del DDL riguarda il rapporto tra AI e diritto d’autore, regolamentato in Italia dalla Legge del 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche. La questione fondamentale è se le opere create con l’ausilio di strumenti di AI possano essere considerate “opere dell’ingegno di carattere creativo” ai sensi dell’art. 1 di questa legge.
Secondo l’interpretazione attuale, basata sulla giurisprudenza, la risposta è negativa: la tutela del diritto d’autore richiede che l’opera rifletta la personalità dell’autore, manifestando le sue scelte libere e creative. L’AI, mancando di originalità e creatività intellettuale proprie, non può essere giuridicamente considerata autrice.
Il DDL, tuttavia, propone un’integrazione all’art. 1 della legge sul diritto d’autore, includendo tra le “opere dell’ingegno umano” anche quelle realizzate con l’ausilio di strumenti di AI, a condizione che il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile. Questo mantiene una visione antropocentrica: solo le opere che riflettono la soggettività, creatività e ingegno di una persona fisica meritano tutela. Pertanto, il DDL non esclude che le opere create con l’AI possano essere protette dal diritto d’autore, a patto che l’apporto umano sia predominante nel processo creativo.
Per garantire che questa normativa sia efficace, è fondamentale specificare chiaramente quanto e come l’apporto umano debba essere presente nel processo creativo per rendere un’opera tutelabile. È quindi necessario un adeguato sforzo legislativo per definire queste clausole.
Questo disegno di legge rappresenta un passo significativo verso l’adozione responsabile dell’Intelligenza Artificiale nella nostra vita quotidiana, trovando un equilibrio tra innovazione e protezione legale in vari settori, inclusa la proprietà intellettuale. Sebbene inizialmente il rapporto tra AI e diritto d’autore fosse visto come un problema legato allo sfruttamento delle opere esistenti, ora si sposta l’attenzione su una collaborazione tra uomo e AI. La legge assicura che le opere dove l’ingegno umano è preponderante, nonostante l’uso di sistemi di AI, siano protette.
In conclusione, il nuovo quadro normativo proposto dal DDL cerca di integrare la tecnologia dell’AI nel sistema giuridico italiano, garantendo al contempo che l’apporto umano rimanga centrale e tutelato. Questo approccio riflette un passo avanti verso un futuro in cui l’innovazione tecnologica e la protezione dei diritti d’autore coesistono armoniosamente.
LG