Per essere lecita la pubblicità deve essere trasparente, veritiera, non ingannevole o suscettibile di forzare la scelta del consumatore. Ciò perché l’ordinamento tollera una pubblicità che sia persuasiva ma non anche manipolativa della volontà della persona che deve rimanere libera di effettuare le sue scelte.
Il Garante, il 7 Luglio del 2022, aveva segnalato l’intenzione di TikTok di passare al legittimo interesse come base giuridica della pubblicità comportamentale per le persone maggiori di 18 anni, cioè dei comportamenti tenuti nella navigazione sulla piattaforma. Nell’avvertimento, l’Autorità Garante, alla luce dell’incapacità di TikTok di identificare le persone di maggiore età, aveva evidenziato il rischio che la pubblicità potesse raggiungere anche i minori. La violazione della direttiva “ePrivacy” ha consentito al Garante di intervenire direttamente e in via d’urgenza nei confronti di TikTok, al di fuori della procedura di cooperazione prevista dal GDPR.
S.B.