L’adozione di alcune misure garantistiche, come quella di oscurare il volto di un agente di polizia che usa la forza nei confronti di un cittadino, è incompatibile con l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. In particolare, sono azioni non compatibili con la libertà di stampa e di informazione, principi fondamentali dell’attività giornalistica. Inoltre, l’uso eccessivo della forza e il comportamento violento di un agente di polizia è una notizia di interesse pubblico e, di conseguenza, è diritto di una testata giornalistica mostrare tale filmato anche senza rendere irriconoscibile il volto del responsabile.
Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell’uomo con una sentenza del 31 ottobre. La testata tedesca Bild si era rifiutata di oscurare il volto di un poliziotto che aveva reagito con eccessiva violenza nei confronti di un uomo aggressivo fuori da un night club. L’agente aveva chiesto al giornale di rendere irriconoscibile il suo volto quando avrebbe pubblicato il video delle telecamere a circuito chiuso, cosa che la direzione non ha accettato di fare. Successivamente, è iniziata un’azione giudiziaria che si è conclusa con l’ordine, da parte dei giudici tedeschi, di nascondere il volto dell’agente di polizia.
L’editore, il quale riteneva che ciò avrebbe compromesso il diritto della testata a denunciare altri casi di questo tipo, ha fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha accolto, almeno in parte, il ricorso del direttore. Il tribunale tedesco, nella sua difesa, aveva dichiarato che il poliziotto non era un personaggio pubblico e, quindi, gli doveva essere assicurata una tutela della privacy maggiore, situazione che giustificava la misura preliminare dell’oscuramento del volto. Posizione non condivisa dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, che considera che l’agente stava agendo nella sua veste ufficiale, in un caso di interesse pubblico. Nello specifico, osserva Strasburgo, l’articolo 8 della Convenzione assicura il diritto al rispetto della vita privata, obbligando la stampa a non rendere riconoscibile un agente di polizia, ma vi sono alcune circostanze particolari e di interesse pubblico per le quali il diritto alla libertà di stampa deve prevalere. Necessario, quindi, che i giudici nazionali effettuino un bilanciamento tra i diritti in gioco.
Inoltre, la Corte europea chiarisce che le tecniche con le quali i giornalisti decidono di riportare un fatto rientrano nella libertà di stampa e né la Corte né i giudici nazionali possono sostituirsi alle testate nell’individuazione delle modalità di condivisione dell’informazione. Certo è – osserva la Corte – che i giornalisti devono agire nel rispetto delle regole deontologiche, ma i giudici nazionali devono considerare che l’ordine di offuscare le immagini può avere un effetto potenzialmente dissuasivo sulla libertà di stampa. La misura di oscuramento, quindi, non era necessaria in una società democratica e la Germania ha violato l’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
F. S.