L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 2572/2023, fornisce indicazioni in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi all’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 300/1970.
Sul controllo a distanza i lavoratori, anche se fossero tutti d’accordo nel far installare sistemi di sorveglianza come le telecamere, non potrebbero sostituirsi al sindacato. Questo significa che se manca l’autorizzazione della rappresentanza sindacale (Rsa o Rsu) l’installazione è da considerarsi illegittima perché l’accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo non può essere sostituito dall’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori.
Sul rilascio del provvedimento di autorizzazione all’installazione di strumenti di controllo diretto o indiretto dei lavoratori, si seguono le indicazioni del Garante. In base a queste l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati e i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
In generale le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL potranno presentare una sola istanza di autorizzazione; qualora una azienda sia già in possesso di un provvedimento autorizzativo ed abbia intenzione di installare il medesimo sistema in una diversa unità produttiva, potrà presentare istanza di integrazione. I sistemi di geolocalizzazione possono essere utilizzati per le finalità di sicurezza del lavoro, della tutela del patrimonio aziendale e della più efficiente organizzazione dell’attività produttiva, con la tutela dei diritti e delle libertà dei lavoratori.
Sono dunque richiamate le varie prescrizioni, elaborate nel tempo dal Garante, di “misure a tutela dei diritti degli interessati consistenti nella configurazione dei sistemi in modo da: escludere il monitoraggio continuo, consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite; consentire, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro; effettuare, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi); prevedere la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite”.
Inoltre, secondo l’INL, le garanzie dell’articolo 4 e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possono subire limitazioni, neppure se l’adozione di sistemi di videosorveglianza è imposta da normative di settore.
(C.D.G.)