Secondo il Codice penale, costituisce il reato di sostituzione di persona la condotta di chi, al fine di ottenere un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendosi illegittimamente a un’altra persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Commette sostituzione di persona non solo chi si spaccia per un altro soggetto, ma anche chi si attribuisce un’identità del tutto nuova, diversa dalla propria o da quella di chiunque altro. Questo significa che, per aversi il reato in questione non occorre necessariamente una “sostituzione di persona” in senso stretto, essendo sufficiente attribuirsi un falso nome o false qualità.
Per il Codice penale, il delitto può consumarsi in diversi modi:
- sostituendo la propria all’altrui persona. In questo caso, il responsabile inganna gli altri sulla sua reale identità, spacciandosi per altri
- attribuendosi una falsa identità, non corrispondente a nessun’altra
- attribuendosi uno status o una qualità falsa, come ad esempio quella di medico, avvocato, notaio, poliziotto, ecc.
Insomma, c’è sostituzione di persona non solo quando ci si spaccia per un’altra persona realmente esistente (un amico, un politico, un noto attore, ecc.), ma anche quando ci si attribuisce una falsa identità.
Basta davvero poco per commettere questo tipo di reato. Si tratta di una condotta di cui, anche senza rendersene pienamente conto, ci si può macchiare. Oggi poi, con l’enorme diffusione dei social, integrare questo delitto è diventato ancora più semplice: è sufficiente crearsi un avatar con un’identità diversa dalla propria e il gioco è fatto.
La sostituzione di persona implica uno scopo: chi si attribuisce un’identità diversa dalla propria lo fa per un motivo preciso, non per goliardia o per scherzo.
Dal punto di vista soggettivo, c’è sostituzione di persona solamente se l’autore ha agito con dolo, cioè con la precisa e consapevole intenzione di mentire sulla propria identità. Affinché si integri il reato occorre il dolo specifico: non è sufficiente la consapevolezza, da parte dell’autore, di sostituirsi a un’altra persona ingannando gli altri, ma occorre che ci sia anche la volontà di raggiungere un fine ulteriore rispetto al semplice raggiro, e cioè il vantaggio per sé (o per altri) oppure il danno della persona raggirata.
Mentre dal punto di vista oggettivo, integra il reato di sostituzione di persona l’essersi attribuito una qualità da cui discendono specifici effetti giuridici.