A seguito di un processo penale per diffamazione, le parti offese proponevano ricorso per la Cassazione, insistendo nel vedere condannato un direttore di una testata giornalistica per aver omesso il controllo su una notizia di carattere politico. I Giudici Supremi, prima di esprimersi, hanno richiamato la giurisprudenza della CEDU, nella quale il diritto di cronaca trova restrizioni specie quando la questione ha un carattere politico e di interesse generale e quando il giornalista agisca in buona fede secondo il principio di continenza. Non vi è diffamazione a mezzo stampa nel caso in cui la notizia non raggiunga un livello di gravità tale da confondere il lettore medio seppure non estremamente attento e scrupoloso.
Quindi un articolo giornalistico, al fine di non essere potenzialmente lesivo della sfera intima della persona, deve soggiacere al principio della continenza. Per quanto detto, quei limiti che il ricorrente contestava al direttore della testata non sono stati ritenuti superati. I Giudici hanno precisato che “il travalicamento del limite della diffamazione deve essere compiuto non avendo riguardo a quella che può essere l’impressione che ne tragga il lettore frettoloso bensì il lettore medio, il quale esamini, senza sforzo, il testo dell’articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto complessivo della pubblicazione”. La Suprema Corte ha dichiarato quindi inammissibile il ricorso delle parti civili.
S.B.