Per bilanciare la libertà di informazione e il diritto all’oblio, è possibile chiedere la deindicizzazione di un contenuto dai motori di ricerca. Tuttavia, non si può cancellare un articolo dall’archivio online di un quotidiano, in quanto esso conserva il suo valore di documento storico e come tale deve rimanere accessibile nella sua integrità agli utenti.
Nel reclamo presentato al Garante della privacy, un cittadino chiedeva di ordinare all’editore di un quotidiano nazionale online la cancellazione dei propri dati personali da un articolo pubblicato in estratto nell’archivio online, ritenendo gli recasse pregiudizio. Si trattava, infatti, di una notizia non più attuale, dal momento che riguardava una vicenda giudiziaria risalente al 1998, e non aggiornata nel tempo, in quanto priva di alcun riferimento all’estinzione per prescrizione dalla Suprema Corte di Cassazione dell’imputazione di appropriazione indebita aggravata a suo carico. L’uomo lamentava inoltre che l’editore non avesse dato riscontro alla sua istanza per l’esercizio dei diritti.
Il Garante ha ritenuto infondata la richiesta di cancellazione e ha considerato l’utilità sociale e il valore di documento storico dell’articolo, consultabile liberamente nell’archivio solo in estratto e integralmente solo dagli abbonati. Inoltre la data di pubblicazione e la sua collocazione all’interno dell’archivio rendevano possibile una contestualizzazione della vicenda, per la quale il reclamante non aveva mai fornito documenti dei successivi sviluppi. Tuttavia, l’Autorità ha ordinato all’editore il pagamento di una sanzione di 20.000 euro per non aver fornito risposta all’interessato, come previsto invece dal Regolamento, e ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web del Garante.