Le multe dovute alle infrazioni del Codice della Strada possono essere notificate tramite Posta Elettronica Certificata, il sistema che consente di inviare email con valore legale, equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.
La PEC consente di attestare l’orario esatto di spedizione e impedisce qualsiasi tipo di modifica sia al messaggio sia agli eventuali allegati contenuti. Però, in base a quanto stabilito dal Garante della Privacy, le multe inviate a indirizzi PEC di tipo professionale o aziendale non sarebbero legali.
Secondo il Garante, il problema consisterebbe nel fatto che la PEC del professionista, pur essendo registrata (obbligatoriamente) nel Registro INI-PEC, può, per ragioni professionali, essere consultata anche da collaboratori, quali personale di segreteria, praticanti e colleghi del professionista stesso.
Da qui il rischio per i dati personali del professionista contenuti nella notifica di violazione stradale e la raccomandazione del Garante, per il Ministero, di adottare ogni possibile cautela, avvisando Prefetture, Uffici Territoriali e i corpi e servizi di Polizia locale. Tale raccomandazione, secondo il Garante, è da ritenersi valida sino alla piena attuazione dell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali, nel quale i professionisti potranno registrare una diversa PEC di domicilio digitale personale.
La raccomandazione del Garante dovrebbe impedire la notifica di violazioni del Codice della Strada sulla PEC di professionisti, ma non è ancora chiara la validità di esse nel caso venissero ricevute perché il Garante Privacy non ha il potere di sospendere l’efficacia della normativa sulla notifica via PEC e dell relativo Decreto Ministeriale sulla notifica via PEC delle violazioni amministrative del Codice della Strada.
Se il professionista condivide le credenziali e delega l’accesso alla PEC ad un collaboratore, quest’ultimo riceve la pertinente nomina ai sensi del GDPR di autorizzato o responsabile del trattamento dei dati personali per conto del titolare. Dunque si presume che, nel momento in cui la PEC del professionista riceve una multa indirizzata al professionista, chi la consulta avrà la necessaria nomina al trattamento dei dati personali. La PEC è uno strumento pensato per ricevere dati personali di terzi; nel momento in cui si notifica un atto giudiziario o una diffida ad una PEC di impresa o di una amministrazione, si stanno comunicando una serie di dati personali a terzi ignoti. Non è chiaro in cosa differisce questa situazione da quella del destinatario della sanzione la cui PEC viene vista da un collaboratore.
In conclusione, il trattamento dei dati personali relativo alla casella è responsabilità del titolare della casella stessa e non può doversene occupare un mittente pubblico che sta eseguendo obblighi di legge.