Oltre alla deindicizzazione, che blocca il riemergere del nome tramite la semplice digitazione sui motori di ricerca, la Prima sezione civile della Cassazione ha riconosciuto il diritto di aggiunta in calce o a margine dell’articolo di una scheda sintetica che dia conto dell’esito assolutorio del procedimento.
La questione nasce da una vicenda che riguarda due professionisti, un assessore e un dirigente di un comune campano, arrestati per corruzione nell’ambito della costruzione di un parcheggio presso gli scavi vesuviani, poi successivamente assolti e risarciti per l’ingiusta detenzione subita.
I due richiesero la cancellazione degli articoli dagli archivi online e, mentre l’agenzia giornalistica aveva immediatamente proceduto, il quotidiano si era difeso sostenendo la verità storica di quanto riportato e affermando di aver già provveduto alla deindicizzazione mentre dovevano essere disattese le istanze di cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati personali dall’archivio online. E il Tribunale di Napoli aveva dato ragione al giornale.
La questione fu poi riproposta alla Cassazione che, con l’ordinanza 2893 depositata lo scorso 31 gennaio, ha riconosciuto il diritto dei richiedenti alla completezza della informazione. Infatti, con un costo modesto per l’impresa giornalistica, l’inserzione di una breve nota in calce o a margine e solo su richiesta di parte, previene un pregiudizio ben più consistente per l’interessato. Naturalmente questa tutela si aggiunge alla deindicizzazione.
In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all’oblio, la Cassazione spiega che “è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell’archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell’assoluzione dell’imputato, purché, a richiesta dell’interessato, l’articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l’archivio storico del quotidiano e purché, a richiesta documentata dell’interessato, all’articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell’esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato”.